COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 35/A A.S.D. SALEMI (TP) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Giuseppe Gandolfo – Gara campionato Promozione girone “A” Siculiana/Salemi del 26/10/2014 – C.U. n° 151 del 28/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 35/A A.S.D. SALEMI (TP) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Giuseppe Gandolfo - Gara campionato Promozione girone “A” Siculiana/Salemi del 26/10/2014 – C.U. n° 151 del 28/10/2014 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Salemi ha impugnato la decisione in epigrafe riportata spiegando che la reazione del calciatore in questione è stata determinata “dall’essere stato espulso, pur essendo stato colpito da un avversario”. All’udienza dibattimentale il delegato dal rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di appello chiedendo una riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Gandolfo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che l’espulsione del calciatore sig. Giuseppe Gandolfo è stata determinata per via della condotta scorretta dallo stesso assunta in danno di un avversario, con il quale si scambiava degli spintoni, subendo tuttavia uno schiaffo. Dopo l’espulsione di entrambi i calciatori, sempre secondo quanto si evince dalla lettura del referto, si creava una “rissa” e il sig. Gandolfo reagiva mettendo le mani sul petto del direttore di gara, che spingeva in modo non particolarmente violento. Il gioco riprendeva senza ulteriori conseguenze dopo circa due minuti. Per quanto sopra, pur evincendosi le motivazioni difensive di controparte, appare evidente che la sanzione irrogata dal primo giudice è appena adeguata, tenuto conto del disposto dell’art. 19 n° 4 lettere a) e b) C.G.S. applicabili alla fattispecie. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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