COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 44/A A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Angelo Cacicia – Gara campionato 2^ cat. Girone “L”, Acquaviva Platani/Atletico Raffadali del 02/11/2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 44/A A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Angelo Cacicia - Gara campionato 2^ cat. Girone “L”, Acquaviva Platani/Atletico Raffadali del 02/11/2014 - C.U. N° 164 del 05/11/2014. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale l'A.S.D. Atletico Raffadali ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata dall'arbitro, sostenendo che il sig. Angelo Cacicia non avrebbe aggredito il direttore di gara ma gli si sarebbe avvicinato cercando di calmare gli animi dei propri compagni che protestavano in ragione di un rigore che era stato poco prima assegnato alla squadra avversaria. In questo frangente il direttore di gara, sempre secondo l'assunto dell'appellante, avrebbe “aggredito verbalmente” il suddetto calciatore il quale si limitava a rispondergli invitandolo ad un contegno più consono. La Società inoltre sostiene che il proprio tesserato non ha in alcun modo impedito all'arbitro di rientrare nel proprio spogliatoio. In ragione di quanto sopra la reclamante chiede, in via principale, la revoca della sanzione irrogata e in subordine che la stessa venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si rileva che a fine gara il sig. Angelo Cacicia si avvicinava con fare e modi minacciosi al direttore di gara, stringendogli il braccio sinistro impedendogli così di rientrare nello spogliatoio nonostante questi cercasse di liberarsi, riuscendovi solo dopo l'intervento di un dirigente locale. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame va respinto risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata (€ 130,00).
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