COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 38/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare del calciatore Sparta Alfio, per sei gare del calciatore Contarini Cristian, per tre gare del calciatore Fazio Michelangelo – gara Campionato 1^ Cat. Girone “G” Carlentini/Misterbianco del 02.11.2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 38/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare del calciatore Sparta Alfio, per sei gare del calciatore Contarini Cristian, per tre gare del calciatore Fazio Michelangelo – gara Campionato 1^ Cat. Girone “G” Carlentini/Misterbianco del 02.11.2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale l'A.P.D. N.B.I. Misterbianco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate. In particolare il reclamante sostiene, per ciò che attiene alla posizione del calciatore Contarini Cristian, che quest'ultimo non avrebbe potuto avvicinare l'arbitro al termine della gara mentre questi si stava dirigendo verso gli spogliatoi in quanto vi si trovava già da tempo perché sostituito fin dal 23' del 2^ t. In relazione alla posizione del calciatore Fazio Michelangelo la reclamante sostiene che l'affermazione minacciosa attribuita dal direttore di gara al proprio calciatore non trova riscontro nella realtà dei fatti trattandosi “di un padre di famiglia”. Infine, per ciò che attiene all'espulsione del calciatore Spartà Alfio, questa sarebbe avvenuta al 47' del 2° t e non già al 46' del 2° t. come riportato dall'arbitro e che inoltre il referto in relazione ai fatti attribuiti a quest'ultimo risulta contraddittorio e non spiega come il direttore di gara abbia potuto individuare lo Spartà quale autore delle spallata alla porta dello spogliato dell'arbitro se la porta era chiusa. A sostegno di quanto sostenuto allega una dichiarazione a presunta firma del Dirigente Accompagnatore della società Carlentini. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Il referto ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto documento si rileva che al termine della gara il calciatore Contarini Cristian oltre ad assumere un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro tentava altresì di aggredirlo senza riuscire nell'intento per l'intervento di un dirigente che lo fermava. Sempre dalla lettura del predetto referto si legge che il calciatore Spartà Alfio è stato espulso al 46' del 2 t. per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara e dopo averlo sospinto lo afferrava per le braccia strattonandolo; lo stesso, infine, tentava di aprire forzatamente la porta dello spogliatoio con alcune spallate. Infine dal referto si rileva che il sig. Fazio Michelangelo al termine della gara avvicinava il direttore di gara e lo minacciava dicendogli che non sarebbe arrivato a casa perché lo avrebbe fermato lungo il tragitto. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara né la descrizione dei fatti così come riportata dall'arbitro in referto è contraddittoria risultando, di contro, coerente e precisa, né può trovare ingresso la dichiarazione allegata al gravame risultando la sua produzione inammissibile. In ragione di quanto sopra il gravame va respinto risultando le sanzioni congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata.
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