COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 51/A A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (TP) avverso inibizione sino al 20/02/2015 del dirigente sig. CAIZZA SEBASTIANO – gara Campionato Regionale Calcio 5 Serie C2 gir. B) Futsal Viagrande/Atl. Campobello C5 del 8/11/2014 – C. U. 180 C5 n.29 del 13/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10 DEL 25 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 51/A A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (TP) avverso inibizione sino al 20/02/2015 del dirigente sig. CAIZZA SEBASTIANO - gara Campionato Regionale Calcio 5 Serie C2 gir. B) Futsal Viagrande/Atl. Campobello C5 del 8/11/2014 – C. U. 180 C5 n.29 del 13/11/2014 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Atletico Campobello C5 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio dirigente sig. Caizza Sebastiano e riferendo che il predetto aveva sì “protestato chiaramente e nervosamente, ma senza avere affatto e in nessun modo spinto l’arbitro, né durante l’episodio dell’espulsione, né (assolutamente) al termine della gara, così come invece riportato dal direttore di gara nel suo referto”. Conseguentemente la A.S.D. Atletico Campobello C5 ha chiesto “la revisione e riformulazione della decisione impugnata, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’arbitro riferisce che al 22° del 1^ tempo allontanava dal terreno di giuoco il sig. Caizza Sebastiano, già richiamato due volte a tenere un comportamento consono al ruolo ricoperto, perché durante il time out aizzava un tifoso della tribuna irridendo il suo operato a voce alta. Alla notifica dell’allontanamento, il predetto continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara dapprima urtandolo con il torace e facendolo arretrare di due passi, proseguendo poi con il profferire frasi minacciose e desistendo da tale comportamento solo perché accompagnato a forza negli spogliatoi da alcuni calciatori. Il sig. Caizza in seguito, raggiunta la tribuna, continuava ad inveire urlando frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Le difese della ricorrente non appaiono pertanto suffragate dalla descrizione dei fatti come rese dal direttore di gara, conseguendone che il comportamento antisportivo, offensivo e minaccioso tenuto e reiterato dal sig. Caizza Sebastiano appare equamente sanzionato dal Giudice di prime cure. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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