COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 43/A A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA (SR) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone “B” – Sport Soccer Milazzo/Città di Siracusa del 12/10/2014 – C.U. N° 167 del 17/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 43/A A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA (SR) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone “B” - Sport Soccer Milazzo/Città di Siracusa del 12/10/2014 – C.U. N° 167 del 17/11/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Città di Siracusa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla Società avversaria, a suo dire rea di avere fatto partecipare alla gara stessa il calciatore sig. Antonino Laquidara (n. 07/09/1992) non tesserato e ancora inserito nella lista svincolati F.I.G.C. Controdeduce la A.S.D. Sport Soccer Milazzo, chiedendo la conferma della decisione di primo grado, facendo rilevare che si é trattato di un mero errore materiale “indotto dalla sovrapposizione del sistema informatico della L.N.D.” commesso da essa comparente all'atto del tesseramento, tuttavia risultando il sig. Antonino Laquidara (n. 07/09/1992) regolarmente tesserato con decorrenza anteriore alla disputa della gara in questione. All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti rileva che il proposto reclamo è palesemente infondato. Infatti, non può esservi dubbio alcuno che Laquidara Antonino e Antonio siano la medesima persona atteso che lo stesso Ufficio Tesseramenti ha provveduto alla riunificazione delle posizioni afferenti il predetto calciatore, per errore tesserato sia come Laquidara Antonio e quindi come Antonino, con decorrenza 27/08/2014. Deve essere dichiarato nullo, rectius inesistente, il capo delle controdeduzioni inviate dalla A.S.D. Sport Soccer Milazzo, laddove chiede la riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Laquidara Antonino, in quanto detta decisione avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente dinanzi a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dalla ASD Città di Siracusa e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dichiara altresì nullo il capo delle controdeduzioni della A.S.D. Sport Soccer Milazzo afferente la squalifica del calciatore sig. Laquidara Antonino.
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