COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 49/A A.S.D. TUSA (ME) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del dirigente sig.ra Rosalia Dipollina e squalifica fino al 9/11/2019 del calciatore sig. Rosario Bonomo – Gara Campionato 2^ categoria girone “C” – Tusa/Nebrodi Calcio S.Agata del 9/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11 DEL 02 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 49/A A.S.D. TUSA (ME) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del dirigente sig.ra Rosalia Dipollina e squalifica fino al 9/11/2019 del calciatore sig. Rosario Bonomo – Gara Campionato 2^ categoria girone “C” - Tusa/Nebrodi Calcio S.Agata del 9/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Tusa ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate chiedendo che le sanzioni irrogate vengano ridotte in termini più equi, contestando, nel contempo, la versione fornita dal direttore di gara e fornendone una diversa dai contenuti più riduttivi. All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi dell'appello. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine al comportamento posto in essere da tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto risulta che al 47’ del 2° tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, il calciatore sig. Rosario Bonomo colpiva quest'ultimo con un pugno al naso causandogli forte dolore e stordimento. Il predetto calciatore inoltre tentava di reiterare l'aggressione non riuscendovi perché bloccato dai propri compagni. A seguito di ciò il direttore di gara non era più nelle condizioni psico-fisiche di continuare l'incontro che pertanto sospendeva, rientrando nel proprio spogliatoio. L'arbitro riferisce inoltre che una volta rientrato nel proprio spogliatoio unitamente all'osservatore arbitrale, quest'ultimo allontanava i dirigenti che insistevano per entrarvi. Solo dopo qualche tempo entravano nello spogliatoio dell'arbitro la sig. Rosalia Dipollina, dirigente accompagnatore della reclamante, nonché il sig. Rosario Bonomo (autore dell'aggressione), i quali assumevano un comportamento non regolamentare asserendo tra l'altro che l'incontro non doveva essere sospeso e che la decisione assunta era sbagliata. Quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono congrue in relazione a quanto addebitato al calciatore, atteso che, a causa del pugno subito, l'arbitro si è visto costretto a ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Piazza Armerina, da cui è stato dimesso con una prognosi di giorni cinque s.c., come da relativo certificato prodotto in atti. Di contro, per ciò che attiene la posizione della Sig.ra Dipollina Rosalia, si ritiene che la sanzione debba essere rideterminata come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone contenersi al 15/12/2014 l’inibizione a carico della sig.ra Rosalia Dipollina, confermando nel resto l’impugnata decisione. Senza addebito di tassa reclamo.
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