COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 54/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso perdita gara per 0-3 – Campionato Promozione Gir. “B” Gara Stefanese Calcio/Città di S. Agata di Militello del 15 novembre 2014 – C.U. 191 del 19/11/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento 54/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso perdita gara per 0-3 - Campionato Promozione Gir. “B” Gara Stefanese Calcio/Città di S. Agata di Militello del 15 novembre 2014 – C.U. 191 del 19/11/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Stefanese Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo. La reclamante in buona sintesi sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori “juniores” in campo evidenziando che al 21’ del 2° t. sarebbe stato sostituito il calciatore n.2 sig. Biondo Salvatore e non già il n.3 sig. Negrone Mirko così come trascritto dall’assistente arbitrale. Tale assunto, secondo la reclamante, sarebbe comprovato da alcuni articoli di giornale e da alcune ritrazioni fotografiche che vengono allegate al gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell’art.35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita. In particolare da nessun atto ufficiale di gara si rileva che il calciatore sostituito fosse il n.2 sig. Biondo Salvatore anzi risulta proprio il contrario. Infatti la sostituzione del calciatore n.3 sig. Negrone Mirko con il calciatore n.14 sig. Biondo Salvatore risulta comprovata dalla sottoscrizione del rapportino di fine gara da parte del dirigente accompagnatore della A.S.D. Stefanese Calcio, il quale aveva l’onere, ove fosse vero l’assunto della reclamante, di contestare la sostituzione così come riportata dal direttore di gara; con la conseguenza che non avendolo fatto tale sostituzione non può più essere messa in discussione. Né le presunte prove poste a sostegno del reclamo, quali articoli di giornali e ritrazioni fotografiche (dalle quali, peraltro, non si evince alcun numero di maglia), sono tali da poter superare la presunzione prevista dall’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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