COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 59/A A.S.D. CITTA’ DI PEDARA (CT) – Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 – gara Campionato 2^ categoria girone “G” Atletico Aci San Filippo/Città di Pedara del 26/10/2014 – C.U. N° 191 del 19/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 59/A A.S.D. CITTA' DI PEDARA (CT) – Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 – gara Campionato 2^ categoria girone “G” Atletico Aci San Filippo/Città di Pedara del 26/10/2014 - C.U. N° 191 del 19/11/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Città di Pedara impugna la decisione in oggetto chiedendo che venga annullata. In buona sintesi la reclamante sostiene di non avere effettuato 4 sostituzioni così come riportato nel rapporto di fine gara dall'arbitro, in quanto risulterebbe da questo documento che il n° 16 sarebbe entrato due volte. Né, continua la reclamante, può valere la circostanza che il rapporto in questione sia stato sottoscritto dal dirigente accompagnatore, perché quest'ultimo sarebbe stato tratto in inganno dal direttore di gara che gli avrebbe fatto sottoscrivere le sostituzioni della società ospitante e non già le proprie. La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti ufficiali, rileva innanzitutto la lamentata discrasia. Rileva ancora che l'arbitro, in sede di refertazione, ha riportato come quarta sostituzione del Città di Pedara, quella relativa al calciatore n° 17 entrante in sostituzione del n° 8. Poichè dall'esame di quest'ultimo documento (referto di gara) appare evidente che l'arbitro ha proceduto ad una correzione del numero 16 in 17, questa Corte ha disposto, quindi, acquisirsi specifico supplemento di rapporto. Il direttore di gara ha ammesso che la sostituzione avvenuta al 25° del 2° tempo che ha visto uscente il n° 8 ed entrante il n° 17 e non il n° 16 deve essere attribuita alla società Aci San Filippo e non già al Città di Pedara, come erroneamente riportato. Lo stesso direttore di gara pertanto conclude il suo supplemento attestando che al 25' del 2° tempo è uscito il n° 8 dell'Aci San Filippo sig. Orazio Ferro ed al suo posto è entrato il n° 17 sig. Giuseppe Eramo. In ragione di quanto sopra il gravame deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata sul C.U. n° 191 del 19/11/2014, non avendo la A.S.D. Città di Pedara effettuato quattro sostituzioni. Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di propria competenza. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie l'appello come sopra proposto ed annulla l'impugnata decisione, senza addebito di tassa reclamo. Dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di propria competenza.
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