COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 61/A A.S.D. TROINA (EN) – Avverso squalifica calciatore sig. Marco Plumari per 4 gare – Gara Promozione girone “C” Troina/ACI Sant’Antonio del 23/11/2014 – C.U. N° 204 del 29/11/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 229 CSAT 12 DEL 09 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 61/A A.S.D. TROINA (EN) – Avverso squalifica calciatore sig. Marco Plumari per 4 gare - Gara Promozione girone “C” Troina/ACI Sant’Antonio del 23/11/2014 - C.U. N° 204 del 29/11/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Troina impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, ritenendo sproporzionata la squalifica del calciatore sig. Plumari “rispetto al comportamento mantenuto dallo stesso”, da qualificarsi in termini di protesta e non di offesa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 i rapporti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da tali rapporti si evince che il sig. Plumari, espulso al 18° del 2° tempo all’esito della seconda ammonizione, come già la prima comminata per proteste verso un assistente arbitrale, nel dirigersi verso gli spogliatoi rivolgeva insulti e quindi un’espressione minacciosa all’indirizzo dell’assistente stesso. Per quanto sopra, tenuto conto della condotta che ha determinato il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, dell’atteggiamento reiteratamente irriguardoso assunto dal calciatore all’atto dell’espulsione, con l’aggravante determinata dall’essersi il calciatore in questione espresso in termini offensivi e minacciosi, la sanzione complessivamente attribuita alla fattispecie appare adeguata e non passibile di riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone rigettarsi l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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