COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 248 CSAT 13 DEL 16 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 66/A A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso squalifica fino al 23/11/2019 calciatore sig. Michele Geraci e squalifica per sette gare calciatore sig. Domenico Iacuzzo – Gara Campionato 1° Cat. Gir. “B” Prizzi/Cerda Giuseppe Macina del 23 novembre 2014 – C.U. 204 del 26/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 248 CSAT 13 DEL 16 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 66/A A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso squalifica fino al 23/11/2019 calciatore sig. Michele Geraci e squalifica per sette gare calciatore sig. Domenico Iacuzzo - Gara Campionato 1° Cat. Gir. “B” Prizzi/Cerda Giuseppe Macina del 23 novembre 2014 – C.U. 204 del 26/11/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Michele Geraci, che quest’ultimo ha si aggredito il direttore di gara ma la squalifica, così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, risulta essere sproporzionata, tanto in relazione all’effettivo accadimento dei fatti, quanto alla circostanza che nel comminarla il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in nessun conto che il predetto atleta, negli anni passati, non è mai stato oggetto di provvedimenti disciplinari di tale sorta, risultando praticamente “incensurato”. Ai fini della rideterminazione della sanzione la reclamante evidenzia inoltre che il calciatore si trova in un particolare momento di stress della sua vita privata dovendo affrontare non solo seri motivi di salute ma anche seri problemi familiari. Per ciò che attiene alla sanzione inflitta al calciatore sig. Domenico Iacuzzo, la reclamante sostiene che il predetto non avrebbe avuto alcuna intenzione di mettere le mani addosso al direttore di gara, ma si sarebbe limitato a poggiare le mani sul petto di quest’ultimo per allontanarlo da sé, atteso che questi lo aveva redarguito mettendoglisi “faccia a faccia”, per cui, anche in questo caso, la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante in sede di comparizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto risulta che all’11’ del 2° t. il calciatore sig. Domenico Iacuzzo è stato espulso per avere spinto, con le mani, il direttore di gara e per averlo nel contempo offeso con un epiteto. Risulta, inoltre, dalla lettura del predetto referto che al 43’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Michele Geraci perché assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara in occasione di una decisione tecnica assunta da quest’ultimo. Lo stesso calciatore, una volta terminata la gara, mentre l’arbitro si stava accingendo a raggiungere gli spogliatoi, gli si faceva incontro con fare minaccioso e nonostante fosse stato “cinturato” da alcuni compagni e dirigenti, con forza riusciva a divincolarsi ed una volta raggiunto l’arbitro lo colpiva con un calcio al braccio, procurandogli oltre a delle escoriazioni anche un intenso dolore che persisteva ancora nel momento in cui questi si è accinto alla compilazione del referto. A seguito di tale aggressione il direttore di gara si è visto costretto a ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Enna dove gli sono state riscontrate escoriazioni al braccio sinistro con dolore ai movimenti e quindi dimesso con una prognosi di giorni 4 s.c. In ragione di quanto sopra non trova riscontro alcuno quanto sostenuto dalla reclamante in ordine ai fatti addebitati al calciatore sig. Domenico Iacuzzo risultando adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Territoriale (peraltro determinata in misura inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. per la sola ipotesi di condotta violenta in danno di ufficiali di gara). Anche per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Michele Geraci il gravame non può trovare accoglimento, in quanto la sequenza degli accadimenti, così come descritti dal direttore di gara, evidenziano la ferma volontà del predetto calciatore di voler aggredire ad ogni costo l’arbitro. Detta aggressione è risultata oltremodo violenta tanto da causare lesioni e persistente dolore tali da costringere l’arbitro a ricorrere alla cure mediche e giudicate guaribili in 4 giorni s.c. La mancanza di precedenti specifici non può considerarsi un’attenuante né tanto meno può considerarsi attenuante l’invocato e non provato stress emotivo del calciatore risultando, di contro, la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure, congrua in relazione alla gravità dell’atto posto in essere. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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