COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 65/A Appello personale sig. D’Amico Daniele (calciatore della A.S.D. Città di Randazzo) avverso squalifica per 5 giornate di gara – gara Campionato di Promozione GIR. C) Real Aci/Città di Randazzo del 22/11/2014 – C.U. n° 204 del 6/11/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n° 65/A Appello personale sig. D'Amico Daniele (calciatore della A.S.D. Città di Randazzo) avverso squalifica per 5 giornate di gara – gara Campionato di Promozione GIR. C) Real Aci/Città di Randazzo del 22/11/2014 – C.U. n° 204 del 6/11/2014.
Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Daniele D'amico chiede, qui in sintesi, di volere “ridurre cospicuamente” la squalifica a suo carico, ritenendola “troppo afflittiva” in relazione ai fatti accaduti. Il reclamante, benché regolarmente convocato, non è comparso in sede di audizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tali rapporti, precisamente da quello redatto dal direttore di gara, si evince che al 46° del 1° tempo il sig. Daniele D'Amico veniva espulso “perché colpiva violentemente un avversario con un calcio all'addome ed al volto; nonostante allontanato lo stesso cercava di colpire anche con pugni l'avversario”. Analogamente, l'assistente ha segnalato nel suo rapporto che: “Al 46° del 1° tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro in quanto a gioco fermo il il calciatore sig. Daniele D'Amico colpiva violentemente con un calcio prima all'addome e poi al volto un calciatore avversario. Nonostante i compagni di squadra cercavano di placare la rissa il sig. D'Amico cercava di colpire ripetutamente il calciatore avversario con calci e pugni“. Alla stregua di quanto sopra esposto dagli ufficiali di gara appare evidente che le argomentazioni difensive proposte dal calciatore non sembrano sufficienti a far ritenere inadeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Va tenuto conto che in casi del genere (particolare gravità della condotta violenta in danno di avversari) l'art. 19 n° 4 lettera c) del C.G.S. dispone debba essere applicata la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara, già bilanciata l'attenuante invocata dal calciatore per la discussione avuta con l'avversario (non risulta dagli atti di gara alcun più grave atto in suo danno) con l'aggravante riferibile all'insistito reiterarsi della condotta del sig. D'Amico, finalizzata ad usare violenza in danno dell'avversario stesso. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).
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