COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 67/A A.S.D. ZT84 CAPACI (PA) avverso ammenda di € 500,00; inibizione fino al 30/06/2015 a carico del dirigente sig. Francesco Puccio; inibizione fino al 31/01/2015 a carico del sig. Pietro Raffa ed inibizione fino al 15/12/2014 a carico del sig. Bartolomeo Giambona – gara Campionato C2 C/5 Gir. “A” ZT84 Capaci/Sporting Alcamo ONLUS del 29 novembre 2014 – C.U. 221/35C5 del 03/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 67/A A.S.D. ZT84 CAPACI (PA) avverso ammenda di € 500,00; inibizione fino al 30/06/2015 a carico del dirigente sig. Francesco Puccio; inibizione fino al 31/01/2015 a carico del sig. Pietro Raffa ed inibizione fino al 15/12/2014 a carico del sig. Bartolomeo Giambona – gara Campionato C2 C/5 Gir. “A” ZT84 Capaci/Sporting Alcamo ONLUS del 29 novembre 2014 – C.U. 221/35C5 del 03/12/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. ZT 84 Capaci ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate limitandosi a dare una versione riduttiva dei fatti avvenuti sostenendo, peraltro, che la causa principale di quanto accaduto sarebbe da addebitare al comportamento del direttore di gara che avrebbe assunto fin dal suo arrivo al campo un atteggiamento troppo fiscale irritando così sin da subito gli animi. Quindi chiede che l’adita Corte annulli le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale alla società ed ai propri tesserati o in subordine le ridetermini in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il gravame è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) C.G.S. per ciò che attiene alla sanzione inflitta a carico del sig. Bartolomeo Giambona. Sempre in via preliminare si rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto risulta che all’inizio del 2° tempo veniva allontanato il sig. Pietro Raffa per avere questi rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara. Il predetto dirigente continuava nel comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara anche mentre usciva dal terreno di gioco ricordandogli, a mo’ di minaccia, che era in possesso delle chiavi della sua autovettura. Infine il sig. Pietro Raffa una volta raggiunti gli spalti continuava nel suo comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Al 12’ del 2° tempo veniva altresì allontanato dal terreno di gioco il sig. Francesco Puccio perché nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dal direttore di gara non prendeva posto in panchina, continuando a sostare in piedi nei pressi della stessa. Il predetto dirigente, inoltre, nell’uscire dal terreno di gioco assumeva un contegno offensivo nei confronti del direttore di gara. L’arbitro riferisce ancora che al 24’ del 2° tempo veniva raggiunto da alcuni sputi indirizzati alla sua persona da parte di alcuni sostenitori della dell’ASD ZT 84 Capaci, cosa che si ripeteva al termine della gara mentre era in attesa di rientrare nel suo spogliatoio in quanto non poteva farvi tempestivo rientro perché il sig. Francesco Puccio, già allontanato, ritardava la riconsegna delle chiavi. Quest’ultimo, inoltre, in segno di protesta nei confronti del direttore di gara, sferrava dall’esterno un pugno al lucernaio dello spogliatoio mandandolo in frantumi, le cui schegge raggiungevano anche il direttore di gara, di cui una lo colpiva all’occhio. Al momento di lasciare l’impianto il direttore di gara veniva seguito da una decina di persone tra cui riconosceva il sig. Francesco Puccio ed il sig. Bartolomeo Giambona nonché il custode del campo tale sig. Di Maggio, i quali cercavano di raggiungerlo con l’intento di aggredirlo. Tra il direttore di gara ed i predetti si frapponeva l’osservatore arbitrale presente il quale cercava di trattenere il sig. Francesco Puccio, che appariva il più esagitato di tutti, al fine di consentire all’arbitro di mettersi il più velocemente possibile in auto. E’ stato in tale frangente che quest’ultimo è stato raggiunto da un violento calcio alla caviglia sferratogli dal custode del campo. Una volta in auto l’arbitro ha cercato di allontanarsi il più velocemente possibile ma mentre cercava di farsi largo tra il capannello di persone presenti il sig. Francesco Puccio, nonostante trattenuto dall’osservatore arbitrale e da un'altra persona, colpiva l’autovettura del direttore di gara con un calcio alla parte anteriore destra. A causa del dolore alla gamba destra ed il bruciore all’occhio il direttore di gara si recava dapprima presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo, dove gli veniva praticato un lavaggio all’occhio e gli veniva riscontrato un trauma contusivo al collo del piede destro con prognosi di 3 giorni s.c. Successivamente stante il persistente fastidio all’occhio, il direttore di gara, una volta rientrato in sede, si sottoponeva a ulteriore visita oculistica presso l’Ospedale Umberto I di Enna da dove veniva dimesso con una prognosi di giorni 4 s.c. oltre che con una terapia medica. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché quanto lamentato dalla società non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni risultano appena congrue in ragione ai gravi comportamenti posti in essere non solo dai dirigenti dell’A.S.D. ZT 84 Capaci ma anche da persone comunque riferibili alla predetta società che ne risponde oggettivamente. Senza sottacere infine che esiste un preciso obbligo a carico delle società e dei tesserati di apprestare la massima assistenza ai direttori di gara al fine di prevenire le aggressioni nei loro confronti, cosa che non risulta essere stata fatta dalla reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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