COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 69/A A.S.D. POL. GARIBALDINA (TP) avverso squalifica fino al 30/04/2015 a carico del calciatore sig. Buffa Giovanni – gara Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Mazara Calcio/Garibaldina del 30 novembre 2014 – C.U. 222/46SGS del 04/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 69/A A.S.D. POL. GARIBALDINA (TP) avverso squalifica fino al 30/04/2015 a carico del calciatore sig. Buffa Giovanni – gara Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Mazara Calcio/Garibaldina del 30 novembre 2014 – C.U. 222/46SGS del 04/12/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Garibaldina ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore, che svolgeva la funzione di assistente di parte, non ha colpito alcun calciatore avversario ma che lo stesso è stato allontanato solo per essere entrato, senza autorizzazione, sul terreno di gioco per recuperare il pallone al fine di velocizzare il gioco. In ragione di quanto sopra avanza una serie di richieste istruttorie quale l’audizione del calciatore sanzionato ed i dirigenti della società avversaria e, conseguentemente, chiede l’annullamento della squalifica o in subordine la sua riduzione in termini più ragionevoli in relazione a quanto accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare e che le richieste istruttorie così come formulate sono inammissibili secondo il vigente codice di giustizia sportiva. Né, peraltro, al processo sportivo si applica, così come sostiene la reclamante, il principio processuale penalistico secondo cui la prova si forma nel contradditorio delle parti (e non la sanzione) perché tale principio non solo non si riscontra nell’attuale C.G.S. ma anche perché al processo sportivo trovano eventuale applicazione, per espresso richiamo, le norme processuali civilistiche. Più in particolare dalla lettura del referto di gara risulta che 39’ del 2° tempo veniva allontanato il sig. Giovanni Buffa, assistente di parte, perché entrava in contatto con il n.13 della società Mazara Calcio, recandogli danni al labbro tramite la bandierina. Ciò posto questa Corte Sportiva di Appello ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure vada rideterminata in termini più equi tenendo conto anche della giovane età del calciatore per cui la stessa va ridotta nel minimo edittale previsto dall’art.19 comma 4 lett. c) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Buffa Giovanni e per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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