COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 71/A A.S.C. SD. L’INIZIATIVA (ME) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sorrenti Fabio – gara Campionato Promozione Gir. “B” L’Iniziativa/Sinagra del 29 novembre 2014 – C.U. 220 del 03/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 259 CSAT 14 DEL 23 DICEMBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 71/A A.S.C. SD. L’INIZIATIVA (ME) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sorrenti Fabio – gara Campionato Promozione Gir. “B” L’Iniziativa/Sinagra del 29 novembre 2014 – C.U. 220 del 03/12/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.C. SD. L’Iniziativa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore ha si protestato nei confronti del direttore di gara ma ciò è avvenuto in quanto ha ritenuto ingiusta l’espulsione per seconda ammonizione dato che non aveva commesso alcun fallo ma anzi lo aveva subito, per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia ridotta in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare e che la richiesta istruttoria così come formulata è inconferente ai fini del decidere. In particolare dalla lettura del predetto atto risulta che 43’ del 2° tempo veniva espulso il sig. Fabio Sorrenti, per seconda ammonizione, per avere lo stesso interrotto, con un fallo di mano, una rilevante azione avversaria. Una volta avuta notificata l’espulsione, il predetto calciatore assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Ciò posto questa Corte Sportiva di Appello ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure vada rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, tenendo conto che la stessa è avvenuta e si è esaurita in unico contesto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Fabio Sorrenti. Senza addebito di tassa reclamo.
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