COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 260 TFT 18 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°509/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società F.C.D. Pro Favara 1984 (matr. 930565) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Di Maria Calogero N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Eccellenza 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 260 TFT 18 DEL 23 DICEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°509/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società F.C.D. Pro Favara 1984 (matr. 930565) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Di Maria Calogero N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Eccellenza 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 11/11/2014 prot. 11.397 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno trasmesso memorie a difesa, ad eccezione del calciatore Cusumano Antonio, il quale ha inoltrato memoria difensiva allegando copia della certificazione medica prescritta e del calciatore Cordaro Mariano il quale ha anch’esso inoltrato memoria difensiva senza tuttavia allegare alcun documento comprovante quanto sostenuto a discolpa. Di quanto sopra è stata data comunicazione al predetto calciatore. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle memorie pervenute ed acquisite agli atti del procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi treo a carico del tesserato deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei rimanenti calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, ad eccezione del calciatore Cusumano Antonio, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Cusumano Antonio ed applica: l’ammenda di € 1.050,00 a carico della società F.C.D. Pro Favara 1984 (matr. 930565); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Maria Calogero; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alma Giuliano, Bonvissuto Luciano, Calà Gaetano, Cinciamino Girolamo, Cinquemani Rosario, Coco Vincenzo, Cordaro Mariano, Cusumano Antonio, Cusumano Giuseppe, D'Angelo Angelo, Fallea Giuseppe, Filpo Federico, Graziano Silvio, Grillo Fabrizio, Indelicato Daniele E Vincenzo, Lo Monaco Antonio, Madonia Filippo, Messina Fabio, Puccio Ignazio, Russello Salvatore, Scopelliti Nazzareno, tutti tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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