COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 60/A A.S.D. JONICA F.C. (ME) – Gara campionato Promozione girone C) Jonica F.C./Sporting Taormina del 23/11/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 60/A A.S.D. JONICA F.C. (ME) – Gara campionato Promozione girone C) Jonica F.C./Sporting Taormina del 23/11/2014 - preannuncio reclamo La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 27/11/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a carico del proprio tesserato Loria Marco, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all’articolo 36 comma 2 C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S., P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. JONICA F.C. l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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