COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 77/A Appello A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA 2007 (RG) avverso reiezione reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Panatteri Ignazio – gara Campionato Eccellenza girone B) Città di Vittoria/Città di Siracusa del 09/11/2014 – C.U. N° 220 del 3/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n° 77/A Appello A.C.D. CITTA' DI VITTORIA 2007 (RG) avverso reiezione reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Panatteri Ignazio – gara Campionato Eccellenza girone B) Città di Vittoria/Città di Siracusa del 09/11/2014 – C.U. N° 220 del 3/12/2014.
Con appello proposto in data 09/12/2014 la A.C.D. Città di Vittoria 2007 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, con cui lo stesso ha omologato il risultato conseguito in campo. In particolare la società appellante ribadisce che il calciatore sig. Panatteri Ignazio, tesserato per il Città di Siracusa, sarebbe risultato in posizione irregolare per non avere scontato una precedente squalifica subita nella decorsa stagione, quando era tesserato per la Soc. Catania San Pio X. In estrema sintesi la reclamante, richiamando la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI n° 5 del 23/02/2013, sostiene che il calciatore in questione non avrebbe scontato regolarmente la squalifica in relazione alla gara Acireale Calcio 1946 / Catania San Pio X del 06/04/2014 non disputatasi a seguito dell'esclusione dal campionato dell'Acireale Calcio 1946, con la conseguente vittoria per 0-3 del Catania San Pio X, in quanto la suddetta gara sarebbe stata priva del c.d. “rischio sportivo”. Ragion per cui chiede che venga assegnata gara perduta al Città di Siracusa per 0-3. Fissata l'udienza di discussione nessuno è comparso per la reclamante, nonostante la regolarità dell'avviso di fissazione udienza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che il ricorso non risulta essere stato regolarmente notificato alla controparte. Dalla ricevuta attestante la notificazione del predetto atto alla A.S.D. Città di Siracusa lo stesso risulta essere stato inviato in data 09/12/2014 in Siracusa piazza Leone Cuella Luigi. Di contro, risulta documentalmente provato che a decorrere dal 1° dicembre 2014 la A.S.D. Città di Siracusa ha trasferito la propria sede sociale in Siracusa via Riviera Dionisio Il Grande n° 165 e ciò anche ai fini del ricevimento della corrispondenza. Detta variazione risulta peraltro inserita nel sistema informatico federale, consultabile dalle società. Conseguentemente il difetto della suddetta notifica determina l'inammissibilità del gravame, con preclusione dell'esame delle questioni di merito. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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