COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 87/A A.S.D. CITTÀ DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario – gara Campionato di 3^ categoria – Città di Partanna/Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 87/A A.S.D. CITTÀ DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario – gara Campionato di 3^ categoria – Città di Partanna/Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014. Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Sciacca, negando che lo stesso abbia contestato con espressioni irriguardose e minacciose i provvedimenti assunti dal direttore di gara e l'annullamento o una riduzione della sanzione dell'ammenda, sostenendo l'irrilevanza di un unico lancio di oggetti in campo, peraltro limitato alla sola pista di atletica che cinge il terreno di gioco. All'udienza dibattimentale la Società appellante, benché regolarmente convocata, non si è presentata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei comportamenti dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 7° del 2° tempo il calciatore sig. Rosario Sciacca, capitano della squadra, è stato espulso per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre il predetto arbitro è stato costretto, al 47° del secondo tempo, ad interrompere, per circa dieci minuti. la gara a causa di un intenso lancio di oggetti metallici, che, fortunatamente, non colpivano nessuno. Alla luce di quanto appena esposto, quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni disciplinari assunte dal giudice di prime cure a carico della società e del calciatore appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione anche in relazione al fatto che il calciatore squalificato rivestiva la carica di capitano. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).
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