COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 89/A Appello personale sig. PIAMPIANO GIANLUCA (calciatore A.S.D. Calcio per Caltavuturo) avverso squalifica per 3 giornate di gara – Campionato di 1^ categoria girone B) Cerda G. Macina/Calcio per Caltavuturo del 13/12/2014 – C.U. n° 251 del 17/12/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 89/A Appello personale sig. PIAMPIANO GIANLUCA (calciatore A.S.D. Calcio per Caltavuturo) avverso squalifica per 3 giornate di gara - Campionato di 1^ categoria girone B) Cerda G. Macina/Calcio per Caltavuturo del 13/12/2014 – C.U. n° 251 del 17/12/2014. Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Gianluca Piampiano chiede, qui in sintesi, di voler ridurre la squalifica a suo carico in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame (espulsione per doppia ammonizione). Il predetto, ritualmente convocato all'udienza dibattimentale, avendone fatto richiesta, ha poi fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'audizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro (compresi i relativi supplenti) fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 21° del 2° tempo il sig. Gianluca Piampiano è stato espulso per doppia ammonizione. Il direttore di gara precisa inoltre nel supplemento di referto che il predetto calciatore, una volta espulso, “stentava ad uscire dal terreno di gioco” e, mettendosi “testa a testa” con l'arbitro stesso, gli indirizzava frasi offensive allontanandosi poi gesticolando in modo ancora offensivo. Alla stregua di quanto sopra esposto dall'ufficiale di gara appare evidente che le argomentazioni difensive proposte dal calciatore non sono sufficienti a far ritenere eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Va tenuto conto che in casi del genere (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) l'art. 19 n° 4 lettera a) del C.G.S. dispone debba essere applicata la sanzione minima della squalifica per 2 giornate di gara, alla quale va aggiunta la sanzione della squalifica per una gara consequenziale alla espulsione per doppia ammonizione, per un totale che è appunto pari a quanto determinato in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).
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