COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 91/A A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per 5 gare calciatore Haddadi Walid; per 4 gare calciatori Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano – gara Campionato allievi regionali girone D) Zafferana/Pantanelli del 14/12/2014 – C.U. n° 255 /sgs53 del 18/12/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 91/A A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per 5 gare calciatore Haddadi Walid; per 4 gare calciatori Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano – gara Campionato allievi regionali girone D) Zafferana/Pantanelli del 14/12/2014 – C.U. n° 255 /sgs53 del 18/12/2014. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pantanelli chiede, qui in sintesi, di voler ridurre le squalifiche a carico dei propri tesserati in quanto ritenute non congrue rapportate all'effettiva gravità dei fatti in esame ed in considerazione del fatto che anche i propri atleti sono stati oggetto di aggressione da parte dei calciatori della squadra avversaria, talché alcuni degli stessi hanno riportato delle lesioni come da certificati allegati al reclamo. Stante l'urgenza la società appellante ha chiesto a mezzo fax la trattazione urgente del reclamo con rinuncia a qualsivoglia termine. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che nel corso della gara il calciatore Haddadi Walid è stato espulso per avere colpito un calciatore avversario. Il sig. Haddadi Walid, inoltre, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco ed unitamente ai propri compagni sigg. Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano, aggredivano i calciatori avversari che a loro volta reagivano a tale aggressione ingenerando una rissa. In ragione di quanto sopra va confermata la sanzione a carico del sig. Haddadi Walid in quanto deve ritenersi congrua in relazione ai plurimi comportamenti violenti dallo stesso posti in essere. Per il resto il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico dei restanti calciatori della reclamante, così come da dispositivo. Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l'identità dei calciatori della A.S.D. Zafferana F.C., partecipanti alla rissa, che hanno determinato lesioni a carico dei calciatori avversari, così come comprovato dai certificati allegati al reclamo, ed all’ A.I.A. per quanto di competenza in ordine all’operato del Direttore di Gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano, confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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