COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 93/A A.S.C. SD. L’INIZIATIVA (ME) – Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Stefano Svezia – Gara campionato promozione girone B L’Iniziativa/Pol. Mamertina del 21/12/2014 – Comunicato Ufficiale n. 258 del 23.12.14 La Società A.S.C. S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 93/A A.S.C. SD. L’INIZIATIVA (ME) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Stefano Svezia – Gara campionato promozione girone B L’Iniziativa/Pol. Mamertina del 21/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 258 del 23.12.14 La Società A.S.C. S.D. L’Iniziativa inoltra rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo che la reazione del calciatore ad una lunga serie di provocazioni subite da un avversario nel corso della gara non è da considerare quale grave atto di violenza, non essendo di per sé né grave né violenta, non avendo peraltro causato alcun danno. Chiede pertanto riduzione della sanzione in termini maggiormente proporzionati, se del caso previa audizione del direttore di gara a chiarimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara. In particolare dalla lettura dello stesso si evince con chiarezza che al 20° del 2° tempo il calciatore sig. Stefano Svezia ha colpito con una testata un avversario e perciò è stato espulso dal terreno di gioco. Null’altro si rileva in referto in ordine a quanto rappresentato dalla società appellante circa le motivazioni del gesto e circa l’identità del destinatario dell’atto di violenza, cosicché la ricostruzione difensiva prima ricordata appare sfornita di prove; di contro la sanzione è adeguata, essendo stata assunta nel minimo edittale di cui all’art. 19 n° 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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