COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 268 TFT 19 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°511/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.C.D. Calcio Aci San Filippo (matr. 740014) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Rapisarda Fabio N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 268 TFT 19 DEL 08 GENNAIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°511/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.C.D. Calcio Aci San Filippo (matr. 740014) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Rapisarda Fabio N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 12/11/2014 prot. 11.412 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire, nei termini a difesa, le certificazioni mediche dei calciatori deferiti, Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese trasmesse ed acquisite agli atti del procedimento, si rimette alle decisioni del Collegio Giudicante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ed in accoglimento della richiesta del rappresentante della Presidenza Federale, dispone il proscioglimento di tutte le parti e la comunicazione del presente provvedimento alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. Procedimento n°512/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.C.D. Libertas 2010 (matr. 740363) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Mercato Diego N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 12/11/2014 prot. 11.413 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire note difensive allegando copia del certificato medico al calciatore Piazza Stefano, tesserato nel mese di dicembre 2013 e adducendo giustificazioni relative all’omissione riguardante il calciatore Curto Pancrazio. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle note difensive acquisite al procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Ammenda di € 100,00 a carico della società deferita; Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito; Ammonizione con diffida a carico del solo calciatore Curto Pancrazio e, per il calciatore Piazza Stefano, rimettendosi alle decisioni del Collegio Giudicante. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore Curto Pancrazio a nulla rilevando che lo stesso sia stato tesserato nella parte finale del campionato 2013-2014. Permane infatti l’obbligo di certificazione medica che, giova evidenziare, è imposta sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Piazza Stefano e applica: l’ammenda di € 50,00 a carico della società A.C.D. Libertas 2010 (matr. 740363); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Mercato Diego; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Curto Pancrazio, tesserato per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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