COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 68/A A.S.D. CICCESE MASCALI (CT), avverso squalifica fino al 01/12/2015 del calciatore sig. Tommaso Villani – Gara del Campionato 3^ Cat. Gir. “A” tra Piano Tavola/Ciccese Mascali – C.U. N° 28 del 4/12/2014 della Delegazione Provinciale di Catania.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 68/A A.S.D. CICCESE MASCALI (CT), avverso squalifica fino al 01/12/2015 del calciatore sig. Tommaso Villani - Gara del Campionato 3^ Cat. Gir. “A” tra Piano Tavola/Ciccese Mascali - C.U. N° 28 del 4/12/2014 della Delegazione Provinciale di Catania.
Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Ciccese Mascali ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione “venga diminuita sensibilmente” apparendo sproporzionata in relazione ai fatti occorsi, dei quali fornisce una propria versione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara. Dalla lettura del suddetto referto si evince che il calciatore sig. Tommaso Villani, al 37° del 1° tempo, è stato espulso perché in seguito all'ammonizione si avvicinava minacciosamente all'arbitro strattonandolo e spingendolo violentemente più volte e, mettendogli le mani al collo e al petto con forza, “con tono intimidatorio” gli riferiva parole insultanti. Allontanandosi dal terreno di gioco, sempre con toni minacciosi, profferiva altre minacce e insulti. Da quanto sopra esposto emerge in tutta evidenza che la versione fornita dalla società appellante, in termini riduttivi, non trova riscontro alcuno, apparendo di contro assolutamente aderente a quanto descritto dal direttore di gara la definizione dei fatti operata dal Giudice Sportivo Provinciale. Quanto alla sanzione irrogata, questa Corte ritiene che debba essere confermata, apparendo equa e proporzionata ai fatti descritti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa, non versata, pari a € 130,00.
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