COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 70/A U.S.D. TRECASTAGNI (CT) avverso squalifica per 8 gare calciatore sig. Orofino Santo, squalifica per 6 gare calciatore sig. Arena Orazio; squalifica per 5 gare calciatore sig. Barbagallo Alessandro Salvatore; squalifica per 4 gare calciatore sig. Piuma Antonino – gara Campionato Promozione Gir. “C” Atl. Pedara/Trecastagni del 07/11/2014 – C.U. n. 234 del 10/12/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 70/A U.S.D. TRECASTAGNI (CT) avverso squalifica per 8 gare calciatore sig. Orofino Santo, squalifica per 6 gare calciatore sig. Arena Orazio; squalifica per 5 gare calciatore sig. Barbagallo Alessandro Salvatore; squalifica per 4 gare calciatore sig. Piuma Antonino – gara Campionato Promozione Gir. “C” Atl. Pedara/Trecastagni del 07/11/2014 – C.U. n. 234 del 10/12/2014 Con rituale appello inviato in data 22/12/2014 la U.S.D. Trecastagni ha impugnato le sanzioni come in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi, l’estraneità dei propri tesserati ai fatti così come descritti in referto. In particolare evidenzia che il proprio tesserato Orofino Santo ha reagito ad una violenta provocazione posta in essere dal calciatore avversario Ponzio Giuseppe Riccardo All’udienza di comparizione odierna il rappresentante legale della società ha insistito nei motivi di appello. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto di gara costituisce prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. Da un attento esame dello stesso si evince che al termine della gara in questione si accendeva una grossa rissa in campo che vedeva coinvolti diversi calciatori di entrambe le squadre. In particolare il calciatore n. 15 dell’Atl. Pedara Ponzio Giuseppe Riccardo togliendosi la scarpa colpiva ripetutamente e con elevatissima violenza sulla testa il calciatore n. 6 del Trecastagni Orofino Santo il quale a sua volta reagiva colpendo l’aggressore con calci, pugni in volto e sullo stomaco; il calciatore n. 7 del Trecastagni Arena Orazio colpiva con calci e pugni diversi avversari; il calciatore n. 18 del Trecastagni Barbagallo Alessandro colpiva con un calcio allo stomaco e un pugno al viso di elevatissima violenza il calciatore dell’Atl. Pedara Ponzio Giuseppe Riccardo ed infine il calciatore n. 11 Piuma Antonino del Trecastagni colpiva con violenza un avversario con pugni sulla schiena e uno schiaffo al viso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che le sanzioni inflitte da Giudice Sportivo per i comportamenti sopra descritti appaiono congrue e ben proporzionate ad eccezione di quella inflitta al calciatore Orofino Santo e Barbagallo Alessandro che appaiono meritevoli di una riduzione in considerazione della violenta provocazione subita dal primo e dalle modalità di esecuzione relativamente al secondo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico di Orofino Santo e in quattro gare la squalifica a carico di Barbagallo Alessandro Salvatore confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento Dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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