COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 73/A A.S.D. TIGER MESSINA (ME) avverso ammenda di € 250,00, avverso inibizione fino al 31 gennaio 2015 del dirigente sig. Albano Santo; avverso squalifica fino al 30/06/2018 a carico del calciatore sig. Tripodo Gaetano; squalifica per cinque gare a carico del sig. Lisa Giovanni, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Di Bella Daniele; squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Romano Giuseppe – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “E” Sp. Club Messina/Tiger Messina del 07/12/2014 – C.U. n.234 del 10/12/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 73/A A.S.D. TIGER MESSINA (ME) avverso ammenda di € 250,00, avverso inibizione fino al 31 gennaio 2015 del dirigente sig. Albano Santo; avverso squalifica fino al 30/06/2018 a carico del calciatore sig. Tripodo Gaetano; squalifica per cinque gare a carico del sig. Lisa Giovanni, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Di Bella Daniele; squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Romano Giuseppe – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “E” Sp. Club Messina/Tiger Messina del 07/12/2014 – C.U. n.234 del 10/12/2014. Con rituale a tempestivo appello la soc. A.S.D. Tiger Messina ha impugnato le decisioni del giudice sportivo territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che la squalifica a carico del capitano emessa ai sensi del 2° comma dell’art. 3 del C.G.S. sarebbe errata in relazione al fatto che l’arbitro nel suo referto dichiara di individuare quale autore dell’aggressione il calciatore n.15 Giordano Francesco dovendosi così interpretare la specifica chiamata posta nel supplemento di referto. Per ciò che attiene alla inibizione del proprio dirigente sig. Albano Santo la reclamante sostiene che lo stesso non è mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara, mentre per ciò che riguarda le squalifiche rispettivamente a carico dei calciatori Lisa Giovanni, Di Bella Daniele e Romano Giuseppe sostiene che gli atti da loro posti in essere sono derivati da uno stato di nervosismo e che in ogni caso non sono stati tali da potere determinare delle squalifiche così gravi, per cui ne chiede una loro rideterminazione in termini più equi. Infine per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda, la società sostiene che il ritardo dell’inizio della gara non è a lei imputabile ma ad un cambiamento di spogliatoio e che essa non è comunque responsabile dell’ordine pubblico. Benchè regolarmente convocati all’udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e per il successivo comma 2.1 fa altresì piena prova in ordine ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, e fatti gli opportuni approfondimenti attraverso l’acquisizione di un ulteriore supplemento di referto, rileva che l'autore dell'aggressione è stato ben individuato dall'arbitro nella sola persona del sig. Giordano Francesco, per il quale il Giudice Territoriale ha preso gli opportuni provvedimenti sanzionatori, ragion per cui va revocata la squalifica posta a carico del capitano ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del C.G.S. Non di meno non può non rilevarsi che il sig. Tripodo Gaetano abbia assunto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione come inflittagli deve essere rideterminata come da dispositivo. Per ciò che riguarda il calciatore sig. Romano Giuseppe questi al 46’ del 2° t. veniva espulso dopo essere stato sostituito perché mentre usciva dal terreno di gioco colpiva con calci e pugni la panchina e nel contempo proferiva una serie di bestemmie. Al termine della gara inoltre i calciatori Di Bella Daniele e Romano Giuseppe avvicinatisi al direttore di gara lo insultavano pesantemente. Nel contempo il calciatore n.4 della Tiger Messina sig. Lisa Giovanni lanciava all’indirizzo dell’arbitro due pietre della grossezza di una noce di cui una gli sfiorava la testa. Una volta rientrato negli spogliatoi il direttore di gara veniva raggiunto ancora una volta dal capitano della Tiger Messina sig. Tripodo Gaetano oltre che dal dirigente accompagnatore della stessa società sig. Albano Santo i quali consentivano l’ingresso nello spogliatoio di un soggetto non identificato ma sicuramente riferibile alla suddetta società atteso il tono confidenziale usato nei confronti del dirigente accompagnatore della Tiger Messina (che peraltro nel corso della gara aveva lanciato una bottiglietta d’acqua all’indirizzo dell’arbitro senza peraltro colpirlo). Tale soggetto proferiva delle minacce all’indirizzo dell'arbitro mentre l’Albano Santo, unitamente al capitano sig. Tripodo, con tono minaccioso invitavano l’arbitro a stare attento a quello che avrebbe scritto nel referto. In ragione delle superiori considerazioni il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del dirigente accompagnatore e dei calciatori Lisa Giovanni, Di Bella Daniele e Romano Giuseppe in quanto le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure sono da ritenersi congrue in relazione a quanto a ciascuno addebitato così come è da ritenersi congrua la sanzione dell’ammenda a carico della reclamante atteso che su di essa grava la responsabilità oggettiva per i soggetti ad essa comunque riferibili ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione inflitta al sig. Tripodo Gaetano ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S. e riduce fino al 31 gennaio 2015 la squalifica a suo carico in relazione agli ultronei comportamenti dallo stesso posti in essere. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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