COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 74/A A.S.D. MEDITERRANEA NIZZA (ME) avverso l’ammenda di € 1.500,00; inibizione sino al 30/11/2019 del dirigente sig. Leo Orlando; squalifica fino al 30/11/2019 dei calciatori sigg. De Salvo Giuseppe e Gregorio Sergio; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sesto Antonino – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Mediterranea Nizza/Messana del 30/11/2014 – C.U. 20 del 03/12/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 74/A A.S.D. MEDITERRANEA NIZZA (ME) avverso l’ammenda di € 1.500,00; inibizione sino al 30/11/2019 del dirigente sig. Leo Orlando; squalifica fino al 30/11/2019 dei calciatori sigg. De Salvo Giuseppe e Gregorio Sergio; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sesto Antonino – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Mediterranea Nizza/Messana del 30/11/2014 – C.U. 20 del 03/12/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Mediterranea Nizza ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuno degli incolpati ha commesso quanto a loro vario titolo attribuito dal direttore di gara e che nulla sarebbe successo. A tale fine avanza delle richieste istruttorie e più precisamente: a) l’audizione degli odierni sanzionatori, ragion per cui va revocata la squalifica posta a carico del capitano ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del C.G.S. Non di meno non può non rilevarsi che il sig. Tripodo Gaetano abbia assunto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione come inflittagli deve essere rideterminata come da dispositivo. Per ciò che riguarda il calciatore sig. Romano Giuseppe questi al 46’ del 2° t. veniva espulso dopo essere stato sostituito perché mentre usciva dal terreno di gioco colpiva con calci e pugni la panchina e nel contempo proferiva una serie di bestemmie. Al termine della gara inoltre i calciatori Di Bella Daniele e Romano Giuseppe avvicinatisi al direttore di gara lo insultavano pesantemente. Nel contempo il calciatore n.4 della Tiger Messina sig. Lisa Giovanni lanciava all’indirizzo dell’arbitro due pietre della grossezza di una noce di cui una gli sfiorava la testa. Una volta rientrato negli spogliatoi il direttore di gara veniva raggiunto ancora una volta dal capitano della Tiger Messina sig. Tripodo Gaetano oltre che dal dirigente accompagnatore della stessa società sig. Albano Santo i quali consentivano l’ingresso nello spogliatoio di un soggetto non identificato ma sicuramente riferibile alla suddetta società atteso il tono confidenziale usato nei confronti del dirigente accompagnatore della Tiger Messina (che peraltro nel corso della gara aveva lanciato una bottiglietta d’acqua all’indirizzo dell’arbitro senza peraltro colpirlo). Tale soggetto proferiva delle minacce all’indirizzo dell'arbitro mentre l’Albano Santo, unitamente al capitano sig. Tripodo, con tono minaccioso invitavano l’arbitro a stare attento a quello che avrebbe scritto nel referto. In ragione delle superiori considerazioni il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del dirigente accompagnatore e dei calciatori Lisa Giovanni, Di Bella Daniele e Romano Giuseppe in quanto le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure sono da ritenersi congrue in relazione a quanto a ciascuno addebitato così come è da ritenersi congrua la sanzione dell’ammenda a carico della reclamante atteso che su di essa grava la responsabilità oggettiva per i soggetti ad essa comunque riferibili ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione inflitta al sig. Tripodo Gaetano ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S. e riduce fino al 31 gennaio 2015 la squalifica a suo carico in relazione agli ultronei comportamenti dallo stesso posti in essere. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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