COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 74/A A.S.D. MEDITERRANEA NIZZA (ME) avverso l’ammenda di € 1.500,00; inibizione sino al 30/11/2019 del dirigente sig. Leo Orlando; squalifica fino al 30/11/2019 dei calciatori sigg. De Salvo Giuseppe e Gregorio Sergio; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sesto Antonino – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Mediterranea Nizza/Messana del 30/11/2014 – C.U. 20 del 03/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 74/A A.S.D. MEDITERRANEA NIZZA (ME) avverso l’ammenda di € 1.500,00; inibizione sino al 30/11/2019 del dirigente sig. Leo Orlando; squalifica fino al 30/11/2019 dei calciatori sigg. De Salvo Giuseppe e Gregorio Sergio; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sesto Antonino – gara Campionato 1^ Cat. Gir. “E” Mediterranea Nizza/Messana del 30/11/2014 – C.U. 20 del 03/12/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Mediterranea Nizza ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuno degli incolpati ha commesso quanto a loro vario titolo attribuito dal direttore di gara e che nulla sarebbe successo. A tale fine avanza delle richieste istruttorie e più precisamente: a) l’audizione degli odierni squalificati da sottoporre a confronto con il direttore di gara; b) disporre l’audizione dei tesserati dell’ASD Messana; c) disporre l’audizione del Commissario (rectius Osservatore) degli arbitri presente alla gara nella persona del sig. Velardi; d) disporre l’audizione delle forze dell’ordine intervenute. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante sono assolutamente inammissibili ostandovi precise norme del codice di giustizia sportiva. Parimenti inammissibile è il capo relativo all’ammenda in quanto proposto solo in sede di conclusioni e peraltro in maniera del tutto generica. Nel merito occorre precisare in via preliminare che il giudizio si fonda solo sugli atti ufficiali e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di detto atto si evince che al termine della gara mentre l’arbitro cercava di raggiungere il proprio spogliatoio gli si facevano incontro, con fare minaccioso, alcuni calciatori della società Mediterranea Nizza i quali una volta raggiuntolo lo minacciavano e strattonavano per la casacca. E’ in questo frangente che interviene il dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Mediterranea Nizza sig. Leo Orlando il quale ha afferrato il direttore di gara per i fianchi impedendogli di muoversi così consentendo ai propri calciatori di colpirlo ripetutamente con pugni alla schiena ed alla testa nonché con calci. Solo dopo essere riuscito a divincolarsi dalla presa del predetto dirigente l'arbitro riconosceva tra gli autori dell’aggressione il solo De Salvo Giuseppe n.10 della soc. Mediterranea Nizza il quale, nel tentativo di non farsi riconoscere, si era tolta la maglia di gara. Una volta divincolatosi l’arbitro tentava, ancora una volta, di raggiungere lo spogliatoio ma ciò gli veniva impedito dalla presenza di alcuni sostenitori della società Mediterranea Nizza che nel frattempo, agevolati da alcuni calciatori della predetta società, erano entrati all’interno dell’impianto sportivo assumendo anch’essi un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. Solo grazie all’intervento dei calciatori e dei dirigenti della società ospite i predetti sostenitori non venivano a contatto con l'arbitro. Contestualmente il capitano della Mediterranea Nizza sig. Gregorio Sergio, venendo meno ai doveri impostigli dalle norme federali in relazione alla sua funzione di capitano, anziché proteggere la persona del direttore di gara lo minacciava ulteriormente che non sarebbe uscito vivo dal campo non impedendo che altri suoi compagni di squadra continuassero a strattonare e minacciare l’arbitro, tra i quali veniva riconosciuto il n.6 sig. Sesto Antonio, già espulso, e ciò fino a quando il direttore di gara non riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio la cui porta, peraltro, è stata presa a calci per diversi minuti così come le finestre dello spogliatoio sono state colpite con svariati pugni, comportamenti questi che sono terminati solo all’arrivo delle forze dell’ordine. Il direttore di gara, infine, è riuscito a lasciare l’impianto sportivo solo alle 17,15 sotto scorta delle forze dell’ordine. In relazione alla subita aggressione il direttore di gara è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso del P.O. di Acireale dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 3 giorni s.c. In ragione di quanto sopra il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva della società è consistita, in maniera del tutto semplicistica, a negare l’accadimento dei fatti senza peraltro darne una diversa ricostruzione né ad indicare chi fossero i reali autori dell’aggressione in danno dell’arbitro. Conseguentemente, le sanzioni comminate dal giudice di prime cure, ivi compresa quella a carico del capitano (ex art 3 comma 2 C.G.S.) risultano, in ragione della gravità e dell’intensità dell’aggressione posta in essere in danno del direttore di gara, congrue e non suscettibili di alcuna se pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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