COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 78/A A.C.D. ALCARA (ME) avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Renzo Martino – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “C” Alcara/Geraci del 7 dicembre 2014 – C.U. 231 del 09/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 78/A A.C.D. ALCARA (ME) avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Renzo Martino – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “C” Alcara/Geraci del 7 dicembre 2014 – C.U. 231 del 09/12/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.C.D. Alcara ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non emergendo dal referto arbitrale alcuna violenza o stato di pericolosità in danno del direttore di gara, la sanzione così come inflitta al proprio tesserato risulterebbe iniqua in quanto sproporzionata al reale accadimento dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva dalla lettura del referto, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che al 43’ del 2° t. il sig. Renzo Martino è stato espulso perché, dopo la segnatura di una rete da parte della società Geraci, si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso e, dopo esserglisi messo petto contro petto, continuava nel suo comportamento minaccioso ed aggressivo. In ragione di ciò quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prima cura risulta, a questa Corte Sportiva, congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore sig. Renzo Martino. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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