COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 79/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) squalifica per sei gare a carico del calciatore Strano Orazio – gara Campionato Promozione Gir. “C” Atletico Pedara/Tre Castagni del 7 dicembre 2014 – C.U. 234 del 10/12/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 79/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) squalifica per sei gare a carico del calciatore Strano Orazio - gara Campionato Promozione Gir. “C” Atletico Pedara/Tre Castagni del 7 dicembre 2014 – C.U. 234 del 10/12/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.P.D. Atletico Pedara ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata posta in essere dal proprio tesserato il quale si sarebbe, anche se in maniera energica, prodigato a sedare gli animi. A tale fine avanza delle richieste istruttorie e più precisamente: a) la richiesta di un supplemento di referto da parte degli ufficiali di gara; b) disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento di quanto accaduto al termine della gara; c) disporre, nelle more, la sospensione dell’esecuzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante oltre che inammissibili non risultano pertinenti ai fini della decisione. Sotto altro aspetto non ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione dell’esecuzione della squalifica. Nel merito occorre precisare in via preliminare che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura dei predetti atti risulta, senza che ciò possa determinare dubbio alcuno, che il sig. Orazio Strano recante la maglia n.27 nel corso della rissa avvenuta al termine della gara “ correva dalla porta e si lanciava con violenza sulla mischia colpendo con pugni sulla testa gli avversari inoltre stringeva per la testa un avversario e lo buttava per terra” ( tale ultimo episodio risulta, peraltro, confermato dal rapporto dell’AA2). In ragione di quanto sopra il proposto appello non può trovare accoglimento poichè la tesi difensiva della società, consistita nel dare una diversa ricostruzione dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Conseguentemente, in ragione della modalità dell’esecuzione dell’aggressione posta in essere in danno dei calciatori avversari, della sua gravità e della reiterazione, la sanzione così come comminata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile di alcuna, se pur minima, riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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