COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 353/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA); Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA Con nota 7678/1026 pf13-14/AA/ac del 23/06/2014,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 353/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA); Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA Con nota 7678/1026 pf13-14/AA/ac del 23/06/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele avendo accertato che gli stessi hanno disputato nelle fila dell’A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, nel periodo compreso tra il 6 novembre 2013 ed il 18 maggio 2014 rispettivamente 27 gare il primo (di cui 8 valevoli per il campionato Juniores e 19 per il campionato allievi) e 18 il secondo (di cui 3 per il campionato Juniores e 15 per il campionato allievi) senza averne titolo perché in detto periodo non risultavano ancora tesserati per la predetta società. I sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore, Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Domenico, tutti dirigenti tesserati per l’A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. per avere sottoscritto nella decorsa stagione sportiva le distinte delle gare a cui hanno partecipato i predetti calciatori dichiarando che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado i calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele non ne avessero titolo. La Società A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale da parte di questo Comitato Regionale giusta nota pervenuta dalla Delegazione Provinciale di Palermo che segnalava la partecipazione irregolare dei calciatori Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele ad una gara del campionato allievi che era stato oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo Provinciale. Le parti deferite, sebbene convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse e solo la società deferita ha fatto pervenire, nei termini di rito, memorie difensive a discolpa, rammaricandosi per la verificata dimenticanza dei tesseramenti. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l’applicazione, a carico delle parti deferite, delle seguenti sanzioni: Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica per 15 gare; Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica per 10 gare; Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi tre; Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi otto; Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro; Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro; Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi sei; Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA punti otto di penalizzazione nel Campionato Juniores, punti diciotto di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 3.000,00= Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti la responsabilità di quanto addebitato ai sig.ri Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele atteso che questi ultimi nel periodo compreso tra il 6 novembre 2013 ed il 18 maggio 2014 hanno partecipato, quali calciatori, nelle fila dell’A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, rispettivamente a 27 gare il primo (di cui 8 Juniores e 19 allievi) e a 18 gare il secondo (di cui 3 juniores e 15 allievi) senza che gli stessi ne avessero titolo, atteso che sono risultati essere stati tesserati per la predetta società solo in data 29 maggio 2014, circostanza questa peraltro ammessa dalla stessa società nella memoria difensiva depositata in atti. Così come appare inequivocabile la responsabilità dei sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore, Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Orazio i quali, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori dell’A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola, hanno sottoscritto le distinte di gara a cui hanno partecipato i predetti atleti attestandone il loro regolare tesseramento nonostante gli stessi non risultavano tesserati per la predetta società per cui non avevano alcun tiolo a prendervi parte. Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Moscadini Salvatore e Cernigliaro Samuele sono da ritenersi responsabili della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., mentre i sigg. Buscarino Alessandro, Costanzo Giuseppe, Davi Carlo, Rubino Giuseppe, Nicosia Salvatore Mazzola Marco, Zarcone Domenico e Paleggiati Orazio sono da ritenersi anch’essi responsabili della violazione dell’art. 1 commi 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S. La Società deferita deve, infine, ritenersi oggettivamente responsabili ex art. 4 comma 2 per il fatto dei propri tesserati. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo, dovendo essere parametrate all’età degli atleti ed al comportamento assunto dalla società che ha ammesso la propria colpa. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Sig. MOSCADINI SALVATORE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica fino al 31 gennaio 2015; Sig. CERNIGLIARO SAMUELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA) squalifica fino al 31 dicembre 2014; Sig. BUSCARINO ALESSANDRO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi tre; Sig. COSTANZO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi otto; Sig. DAVI CARLO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro; Sig. RUBINO GIUSEPPE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi quattro; Sig. NICOSIA SALVATORE (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi sei; Sig. MAZZOLA MARCO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; Sig. ZARCONE DOMENICO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; Sig. PALEGGIATI ORAZIO (dirigente della società A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA all’epoca dei fatti) inibizione per mesi uno; A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA punti quattro di penalizzazione nel Campionato Juniores, punti dieci di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 1.000,00= La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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