COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.339/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRADO GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Città di Agrigento) Società A.S.D. CITTA’ DI AGRIGENTO La Procura Federale con nota 6832 pf13-14/SS/mg del 20 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.339/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRADO GIUSEPPE (Presidente dell’A.S.D. Città di Agrigento) Società A.S.D. CITTA’ DI AGRIGENTO La Procura Federale con nota 6832 pf13-14/SS/mg del 20 maggio 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale: a) il sig. Giuseppe Grado, Presidente dell’A.S.D. Città di Agrigento, per rispondere della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.30 comma 1) e 40 comma 2 delle N.O.I.F. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva: 1) per avere consentito al sig. De Rosa Gerardo di svolgere l’attività di allenatore della Società Città di Agrigento per la stagione sportiva 2012- 2013 e fino al 31/10/2013 per la stagione sportiva 2013-2014 senza che lo stesso fosse tesserato per la società; 2) per avere consentito al sig. Vedda Angelo Camillo, allenatore di base, di svolgere la mansione di Collaboratore e l’attività di calciatore senza essersi sospeso dall’albo; b) la società per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Presidente della stessa e ai sig.ri De Rosa Gerardo e Vedda Angelo Camillo. Le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 22 luglio 2014. A detta udienza il sig. Giuseppe Grado ha chiesto un differimento dell’udienza per accertamenti in ordine alla posizione di tesseramento del sig. De Rosa. All’udienza odierna il sig. Giuseppe Grado ha chiesto di potere patteggiare ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. Ordinanza: Il Tribunale Federale Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Giuseppe Grado, in proprio e n.q. ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi tre e nella ammenda di € 850,00 (pena base mesi sei di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. infligge: al Sig. Giuseppe Grado, Presidente della A.S.D. Città di Agrigento, la inibizione per mesi tre; alla A.S.D. Città di Agrigento l’ammenda di € 850,00 (ottocentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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