COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 07/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. D’AMICO NICOLA (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Football Club ACIREALE); A.S.D. F.C. ACIREALE Con nota 7905/921 pf13-14/MS/vdb del 30/06/2014,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 07/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. D’AMICO NICOLA (Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. Football Club ACIREALE); A.S.D. F.C. ACIREALE Con nota 7905/921 pf13-14/MS/vdb del 30/06/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, avendo accertato che il sig. D’Amico Nicola, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. F.C. Acireale aveva, in violazione degli art. 1 comma 1 e 19 comma 2 lettera a) del C.G.S. in relazione al disposto di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. e degli art. 7 e 16 dello Statuto, sottoscritto il tesseramento dei calciatori sig.ri Cantarella Salvatore e Giuseppe Musumeci pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino al 31.10.2013 in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 2 maggio 2013 (C.U. n.492 del 2/5/2013; La Società A.S.D. F.C. Acireale a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale in ragione del reclamo proposto dal Presidente dell’A.S.D. Misterbianco avverso la regolarità della gara del 4 gennaio 2014 tra lo stesso Misterbianco e l’A.S.D. F.C. Acireale valevole per il campionato di Eccellenza avendo quest’ultima società utilizzato in posizione irregolare i calciatori Giuseppe Cocuzza, Fabio Giuseppe Marletta, Salvatore Cantarella e Lorenzo Godino, i cui tesseramenti erano stati sottoscritti dal sig. Nicola D’Amico nella sua spiegata qualità nel periodo in cui lo stesso risultava inibito. All’udienza dibattimentale odierna è comparso il sig. Nicola D’Amico, sia in nome proprio sia quale rappresentante legale della A.S.D. F.C. Acireale, il quale ha ammesso i fatti in contestazione ed ha chiesto l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione a carico del sig. Nicola D’Amico; ammenda di € 3.000,00 a carico della A.S.D. F.C. Acireale. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che il sig. Nicola D’Amico, Presidente dell’A.S.D. F.C. Acireale all’epoca dei fatti, fu inibito dal Giudice Sportivo Territoriale sino al 31.10.2013, sanzione questa che venne pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia n. 492 del 2 maggio 2013; Sempre dalla documentazione in atti risulta che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 6 febbraio 2014, ebbe a dichiarare l’invalidità, fin dalla data di deposito, del tesseramento, di una serie di calciatori tra cui Salvatore Cantarella e Giuseppe Musumeci, atteso che detti trasferimenti risultavano sottoscritti dal sig. Nicola D’Amico nel periodo in cui lo stesso era inibito. In ragione di quanto sopra appare inequivocabile la responsabilità del sig. Nicola D’Amico il quale, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’A.S.D. F.C. Acireale, pur sapendo di essere inibito, ha sottoscritto il tesseramento di diversi atleti così contravvenendo al divieto imposto dal comma 2 dell’art. 19 del C.G.S. Alla dichiarazione di colpevolezza del sig. Nicola D’Amico consegue la responsabilità diretta dell’A.S.D. F.C. Acireale ai sensi del comma 1 dell’art. 4 C.G.S. Le richieste della Procura Federale vanno, pertanto, accolte pur se ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi tre a carico del sig. Nicola D’Amico Presidente dell’A.S.D. F.C. Acireale; Ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico dell’A.S.D. F.C. Acireale a titolo di responsabilità diretta. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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