COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 9/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARDILLO Sebastiano (Segretario della A.S.D. Leonzio) A.S.D. ATLETICO LEONZIO Con nota 1128pf 12-13/GS/reg del 4 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 9/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARDILLO Sebastiano (Segretario della A.S.D. Leonzio) A.S.D. ATLETICO LEONZIO Con nota 1128pf 12-13/GS/reg del 4 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Sebastiano CARDILLO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria squadra in due gare del campionato di 3^ categoria della stagione sportiva 2012 -2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto dirigente è stata altresì deferita la A.S.D. ATLETICO LEONZIO, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa né sono comparse all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che risulta in modo documentale (dalle distinte di gara sottoscritte dal deferito) che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno due gare del campionato sopra indicato, il tecnico sig. Antonio Respisi (allenatore di base - cod. 105.332), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte ed accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico dei Sig. Sebastiano CARDILLO; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. ATLETICO LEONZIO. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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