COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI (non soci riconducibili alla A.S.D. Cus Palermo) A.S.D. CUS PALERMO Con nota 1129pf 12-13/GS/reg del 5 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI (non soci riconducibili alla A.S.D. Cus Palermo) A.S.D. CUS PALERMO Con nota 1129pf 12-13/GS/reg del 5 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della A.S.D. CUS PALERMO in almeno n° 2 gare del campionato Allievi Provinciali della stagione sportiva 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto ai predetti non soci (art. 1bis n° 5 C.G.S.), è stata altresì deferita la A.S.D. CUS PALERMO, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa. Si è presentato all’udienza dibattimentale il sig. Agostino Tirri il quale ha ammesso di avere sottoscritto la distinta di gara senza tuttavia conoscere la posizione di tesseramento dell’allenatore, apparentemente regolarmente tesserato. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei non soci e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale dalle distinte di gara sottoscritte dai soggetti deferiti che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno due gare del campionato sopra indicato, il tecnico sig. Salvatore Demma (allenatore di base - cod. 100.259), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI, con decorrenza dal momento dell’eventuale nuovo tesseramento; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. CUS PALERMO. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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