COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 11/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. OCCHIPINTI Stefano Società A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG) La Procura Federale con nota 7920/305 pf 13-14/GT/dl del 30/6/2014,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 11/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. OCCHIPINTI Stefano Società A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG) La Procura Federale con nota 7920/305 pf 13-14/GT/dl del 30/6/2014, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: a) della violazione di cui all’art. 11 comma 1 C.G.S. da ascriversi al tesserato Occhipinti Stefano per aver rivolto insulti di stampo discriminatorio ai danni del calciatore Muca Xhulio nel corso della gara Allievi Regionali A.S.D. Ragusa – A.S.D. Azzurra Modica del 27.10.13 b) della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascriversi alla società A.S.D. Ragusa Calcio Il deferimento nasce da una segnalazione della Commissione Disciplinare Territoriale, con la quale veniva disposta la trasmissione alla Procura Federale di un reclamo presentato dalla Società A.S.D. Azzurra Modica avverso un provvedimento sanzionatorio inflitto ad un proprio tesserato che conteneva, tra l’altro, la descrizione di un episodio di carattere discriminatorio. La Procura Federale effettuate le opportune indagini accertava che l’episodio de quo si sarebbe concretizzato nella pronuncia di una frase di tenore razzista nei confronti del calciatore di nazionalità albanese della società A.S.D. Azzurra Modica Muca Xhulio durante la gara di Allievi Regionali A.S.D. Ragusa Calcio – A.S.D. Azzurra Modica del 27.10.13. Il presunto autore del fatto veniva individuato nel calciatore dell’A.S.D. Ragusa Calcio Occhipinti Stefano, presente in quel momento in Tribuna, e la violazione veniva pertanto qualificata come “insulto per motivi di nazionalità” . La Procura Federale provvedeva pertanto a raccogliere le dichiarazioni dei calciatori interessati Occhipinti Stefano e Muca Xhulio , e di alcuni tesserati dell’A.S.D. Azzurra Modica: Sig. Gibaldi Giovanni (Presidente), Sig. Sammito Giuseppe (allenatore) e Sigg.ri Di Lorenzo Mattia e Giannì Elia (calciatori), oltre che di alcuni tesserati dell’A.S.D. Ragusa Calcio: Sig. Massari Emanuele (allenatore), Sig. Capocasale Franco Antonio (accompagnatore) e Sigg.ri Nigita Salvatore e Andolina Niccolo (calciatori), pervenendo in conclusione all’odierno deferimento. All’udienza del 23.9.14 le parti deferite non sono comparse ma la società A.S.D. Ragusa ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive con cui ha respinto ogni addebito. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare al Sig. Occhipinti Stefano la sanzione della squalifica per dieci gare e alla Società A.S.D. Ragusa Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Il Tribunale Federale Territoriale dopo aver esaminato gli atti del deferimento ed in particolare le dichiarazioni rese dai diretti interessati e da alcuni tesserati di entrambe le società, rileva che non appare raggiunta , oltre ogni ragionevole dubbio, la prova del comportamento discriminatorio addebitato al calciatore Occhipinti Stefano. Invero la frase di tenore razzista rivolta al calciatore Muca Xhulio è stata percepita soltanto da un compagno di squadra dello stesso Muca (Sig. Elia Giannì) e non è stata confermata dalla parte lesa e da nessuno degli altri tesserati ascoltati, eccetto che dal Presidente dell’A.S.D. Azzurra Modica Sig. Gibaldi Giovanni che riferiva, comunque, di averla appresa de relato. In particolare appare opportuno evidenziare come la parte offesa Muca Xhulio nel corso delle sue dichiarazioni ha affermato di aver riconosciuto Occhipinti Stefano tra coloro che erano presenti in Tribuna, ma non ha confermato né ha escluso che fosse stato lo stesso a pronunciare la frase dal tenore razzista di che trattasi. Tuttavia l’odierno deferito pur negando di aver pronunciato frasi razziste ha ammesso di aver pronunciato qualche “frase offensiva” nei confronti del sig. Muca Xhulio. Ne consegue che questo Tribunale Federale Territoriale, in ragione delle superiori argomentazioni, ritiene responsabile il sig. Stefano Occhipinti della violazione prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S., dovendosi così riformulare il capo di imputazione,per aver quest’ultimo tenuto un comportamento, per sua stessa ammissione, quantomeno contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva. Per l’effetto la Società A.S.D. Ragusa Calcio va ritenuta responsabile per il fatto addebitato al proprio tesserato ai sensi dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica al Sig. Occhipinti Stefano la sanzione della squalifica per 4 gare e alla Società A.S.D. Ragusa Calcio l’ammenda di € 400,00. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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