COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonino BUONO (Presidente della A.P.D. Leonfortese). A.P.D. LEONFORTESE Con nota 1040pf 13-14/GS/reg del 6 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 18/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonino BUONO (Presidente della A.P.D. Leonfortese). A.P.D. LEONFORTESE Con nota 1040pf 13-14/GS/reg del 6 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Antonino BUONO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per non avere tesserato alcun tecnico abilitato nella stagione sportiva 2013 – 2014, relativamente al campionato regionale juniores. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto è stata altresì deferita la A.P.D. LEONFORTESE, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che in almeno una gara del campionato regionale juniores dell’indicata stagione sportiva la A.P.D. Leonfortese non ha utilizzato alcun tecnico, ritenendo pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino BUONO; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.P.D. LEONFORTESE. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it