COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: – Coli Ivo, Presidente, – Calamari Dario, Dirigente, – Barbuti Moreno, Consigliere,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: - Coli Ivo, Presidente, - Calamari Dario, Dirigente, - Barbuti Moreno, Consigliere, tutti tesserati per l’A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore, per rispondere il primo, dell’omissione sul controllo del rispetto delle norme dettate per la disputa del Torneo “ Riviera della Versilia Memorial Roberto Claguna”, incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., in relazione al punto 21 della Guida al Regolamento dei Tornei Giovanili organizzati da Società del S.G.S.; gli altri due per essere incorsi nella violazione del medesimo art. 1, per aver consentito la disputa di gare ad eliminazione e l’effettuazione di calci di rigore, soluzioni tecniche espressamente vietate dai Regolamenti federali. In conseguenza del comportamento dei tesserati suddetti, viene deferita altresì la Società sia titolo di responsabilità diretta che oggettiva, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, del C.G.S.. Il Direttore di una Società di calcio appartenente al C.R. Ligure ha segnalato, al proprio Comitato, le irregolarità verificatasi nel corso della disputa di un Torneo organizzato, nell’ambito della categoria Pulcini nel corso della Stagione 2012/2013, dalla Società Capezzano Pianore, appartenente al C.R. Toscana, nei giorni 1 e 2 giugno 2013. Nello specifico precisava che in occasione della disputa di quel Torneo, ai fini della determinazione del risultato finale delle gare, era stato concesso di battere i calci di rigore ed era stato concesso l’utilizzo dei tempi supplementari, fasi tecniche non consentite nell’ambito delle gare della categoria “pulcini”. Il Comitato Ligure trasmetteva la segnalazione al C.R.T il quale, prontamente, informava la Procura Federale che, peraltro, era stata edotta del fatto direttamente dall’autore stesso della segnalazione. L’Ufficio inquirente, acquisito il Regolamento del Torneo unitamente agli esiti sportivi dello stesso, pubblicati sul Net work; ascoltati i Dirigenti responsabili, ha disposto il deferimento trasmettendo il fascicolo a questo Tribunale Federale Territoriale, il quale, accertata l’avvenuta notifica dell’atto di contestazione agli interessati, ha disposto - previa rituale comunicazione - la discussione per la data odierna. Risultano presenti i Signori: - Coli Ivo, in proprio e quale Presidente della Società; - Calamari Dario, Dirigente, - Barbuti Moreno, Consigliere. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Presidente Signor Ivo Coli, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); - al Dirigente Signor Calamari Dario, inibizione per mesi 3 (tre) sulla sanzione base di mesi 4 (quattro)… - al Consigliere Signor Moreno Barbuti, inibizione per giorni 40 (quaranta) determinata sulla sanzione base di giorni 60 (sessanta); - alla Società A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione predeterminata in € 400,00 (quattrocento). Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni nella misura sopra determinata. DISPONE la chiusura del dibattimento
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it