COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Gronchi Manuela, Presidente dell’A.S.D. San Miniato Basso Calcio all’epoca dei fatti contestati, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1, e 19, c.10, del C.G.S; -Del Bravo Alessio, Dirigente Accompagnatore della medesima Società, per la violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art.61 delle N.O.I.F.; -la Società A.S.D. San Miniato Basso Calcio, per la responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, conseguente alle violazioni contestate ai tesserati indicati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Gronchi Manuela, Presidente dell’A.S.D. San Miniato Basso Calcio all’epoca dei fatti contestati, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1, e 19, c.10, del C.G.S; -Del Bravo Alessio, Dirigente Accompagnatore della medesima Società, per la violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art.61 delle N.O.I.F.; -la Società A.S.D. San Miniato Basso Calcio, per la responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, conseguente alle violazioni contestate ai tesserati indicati. Il deferimento enunciato ha per oggetto avvenimenti tra loro concatenati in maniera tale da determinare il Collegio, agli effetti di una loro immediata percezione, a disporne preliminarmente, ed in apertura di dibattimento, la descrizione in stretto ordine cronologico. Con provvedimento pubblicato con il C.U. n. 21 del 23.10.2013, il G.S.T. di Pisa infliggeva, previa specifica motivazione, la squalifica per cinque giornate al Calciatore Bianco Andrea, tesserato per l’A.S.D. San Miniato Basso Calcio (d’ora in avanti indicata come San Miniato), sulla base di quanto era emerso dall’esame del rapporto della gara S. Miniato Basso / Oltrera, disputata in data 20.10.2013. Il provvedimento veniva impugnato dalla Società la quale affermava che il D.G. era incorso in un errore di persona nell’identificare, riferendosi al Calciatore Bianco, l’autore delle infrazioni contestate che avevano determinato il provvedimento del G.S.T. Affermava che il calciatore non era stato oggetto di alcun provvedimento di espulsione, ma che era stato sostituito nel corso della gara per decisione tecnica dell’allenatore. Nella circostanza non riteneva di indicare chi fosse il responsabile della violazione comportamentale. Questa Commissione, come di consueto, in fase istruttoria interpellava l’arbitro il quale, ammettendo un proprio errore, indicava nel Calciatore Matteo Caponi il tesserato da sanzionare, per cui il Collegio, con provvedimento assunto con il C.U. n. 29 del 21/11/2013, revocava il provvedimento disciplinare inflitto al Bianchi e trasmetteva gli atti al competente G.S. Territoriale per i provvedimenti conseguenziali. Con C.U. n. 27 del 4.12.2013 il predetto Giudice, rilevando che il Caponi, il quale era stato indicato dal D.G. nel supplemento inviato all’Organo di II grado quale effettivo colpevole della violazione, rivestiva in quell’occasione la qualifica di capitano, modificava l’entità della sanzione che determinava in sei giornate di gara. Analizzato l’insieme dei fatti succedutisi, disponeva altresì la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale al fine di accertare se, nel comportamento tenuto fino a quel momento dai tesserati della Società San Miniato, si rinvenissero gli estremi della violazione di norme federali. Anche questo provvedimento veniva impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore la quale indicava, per la prima volta, che l’addebito doveva ricadere sul Calciatore Lo Ciuro Raffaele. Il D.G. della gara, interpellato da questo Giudice nella fase istruttoria dell’appello, modificava ancora una volta il contenuto del rapporto, confermando quanto dichiarato dalla Società con l’ultimo reclamo. All’esito di tali ulteriori risultanze, la C.D.T. Toscana ha, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 18.12.2013 necessariamente riqualificato il calciatore sanzionato dal G.S., rimettendo a questi gli atti per quanto di competenza, condividendone, comunque, la decisione di rimettere gli atti all’Ufficio Inquirente per l’eventuale accertamento di responsabilità da parte di tesserati nella vicenda. Il G.S.T. assumeva di conseguenza, in data 2.01.2014 (C.U. n. 32), un nuovo provvedimento sanzionatorio, questa volta nei confronti del Calciatore Lo Ciuro, affermando altresì che la sanzione irrogata teneva conto del fatto che “ lo stesso giocatore in quanto espulso, avrebbe dovuto scontare la squalifica di una giornata senza la necessaria declaratoria del G.S.T. (art. 19 comma 10 C.G,S.) e così non è stato”.. Detto provvedimento passava in giudicato. La Procura Federale, esaminata la documentazione acquisita, ha rilevato nei comportamenti tenuti dal Presidente della Società, nel corso del lungo e contorto procedimento disciplinare che ha obbligato gli Organi della Disciplina sportiva ad una evitabilissima serie di decisioni, gli estremi della violazione dell’art. 1 del C.G.S., sia per il comportamento processuale tenuto dalla Società nel corso dei vari giudizi succedutisi, sia per l’indebita partecipazione del Calciatore Lo Ciuro alla gara successiva a quella nella quale, come riconosciuto dalla Società, è stato espulso e che ha dato luogo all’irrogazione delle sanzioni a carico del calciatore. L’Ufficio ha inoltre contestato, per effetto di tale indebita partecipazione, al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, Alessio Del Bravo, la violazione dell’art. 61 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto - attestandone la regolarità per conto della Società - la lista della gara disputata in data 27.10.2013, alla quale ha partecipato, senza averne titolo, il calciatore Raffaele Lo Ciuro, in conseguenza del provvedimento di espulsione cui era andato incontro nella gara del 20 ottobre precedente. Ricevuti gli atti del deferimento, accertatane la regolarità, il Giudicante ha, con rituale convocazione, disposto, che la discussione avvenga in data odierna. Dà atto, di conseguenza, che sono presenti: -la Signora Manuela Gronchi, in proprio, e quale Presidente pro-tempore della Società San Miniato Basso Calcio; -il Signor Alessio Del Bravo, Dirigente della Società, rappresentati ed assistiti dal legale di fiducia il quale ha depositato, nei termini, memoria a difesa. --l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in nome e per conto della Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: - al Presidente Signora Gronchi Manuela, inibizione per mesi 4 (quattro) sulla sanzione base di mesi 5 (cinque);….. - al Dirigente Signor Alessio Del Bravo, inibizione per mesi 2 (due). sulla sanzione base di mesi 3(tre); - alla Società A.S.D. S. Miniato Calcio in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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