COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Cerofolini Antonio, Presidente della Società A.S. Lorese Calcio A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art 1, comma 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. detta Società per quanto contestato al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Cerofolini Antonio, Presidente della Società A.S. Lorese Calcio A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art 1, comma 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. detta Società per quanto contestato al suo Presidente. La C.D.T.Toscana nell’esaminare, in data 7 marzo c.a,, il reclamo proposto dall’A.S.D. Lorese Calcio A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. competente che aveva inflitto a detta Società la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 26.01.2014 contro la Società A.S.D. Union Team Chimera Arezzo (per effetto del comportamento tenuto nel corso e subito dopo dai propri tesserati con i calciatori della squadra avversaria e nei confronti dell’Arbitro), ha rilevato nel testo dell’atto di impugnazione l’ipotesi di violazione di norme federali. Ha pertanto trasmesso gli atti del procedimento, per gli opportuni accertamenti, alla Procura Federale la quale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Con detto atto viene contestato al Tesserato, Signor Antonio Cerofolini, Presidente e quindi sottoscrittore del reclamo, l’uso di espressioni scorrette e ripetuti epiteti offensivi nei confronti dell’Arbitro della gara avendo tra l’altro rilevato che questi viene tacciato dalla reclamante di malafede avendo “ricostruito in maniera artificiosa e falsa” la dinamica di fatti a causa di incompetenza e limitata lucidità. Accertata l’avvenuta notifica alle parti degli atti necessari si dà atto che sono oggi presenti: -il Signor Antonio Cerofolini, in proprio e quale legale rappresentante della Società Lorese, assistito dai propri legali: -la Procura Federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Presidente Signor Cerofolini Antonio, inibizione per mesi 3 (tre) sulla sanzione base di mesi 4 (quattro); - alla Società A.S. Lorese Calcio A.S.D. in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione predeterminata in € 400,00 (quattrocento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento
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