COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Chiavacci Fausto, Dirigente dell’A.S.D. Lorenzana Crespina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., in relazione all’art. 91 delle N.O.I.F.; -Norfini Yuri, Calciatore tesserato per la medesima Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, n. 4, delle N.O.I.F. -la Società A.S.D. Lorenzana Crespina a titolo di responsabilità oggettiva per quanto contestato ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Chiavacci Fausto, Dirigente dell’A.S.D. Lorenzana Crespina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., in relazione all’art. 91 delle N.O.I.F.; -Norfini Yuri, Calciatore tesserato per la medesima Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, n. 4, delle N.O.I.F. -la Società A.S.D. Lorenzana Crespina a titolo di responsabilità oggettiva per quanto contestato ai propri tesserati. Questo Giudice, nell’esaminare – in data 29.11.2013 – il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Lorenzana Crespina, in riferimento all’esito della gara Lorenzana Crespina / Monterotondo disputata nell’ambito del Campionato di I categoria in data 6.10.2013, ipotizzava la sussistenza di violazioni di norme federali da parte dei tesserati coinvolti nella vicenda. Disponeva pertanto il rinvio degli atti alla Procura Federale ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 32 del C.G.S.. L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione e dopo aver ricevuto le dichiarazioni di cinque tesserati appartenenti alle due Società appositamente interpellati, ha disposto il presente deferimento contestando: -al Dirigente dell’A.S.D. Lorenzana Crespina, Signor Fausto Chiavacci, di aver omesso di segnalare, pur essendone a conoscenza, alla Società Monterotondo Marittimo il fatto che il Calciatore Yuri Norfini fosse tesserato al momento della gara, con vincolo definitivo, per la propria Società (Lorenzana Crespina); -al detto Calciatore di aver richiesto, nel corso della stagione 2013/2014, il tesseramento in favore della Società Monterotondo pur in costanza di tesseramento a titolo definitivo per la Società Lorenzana Crespina; di aver disputato, in data 6.10.2013, la gara Lorenzana Crespina / Monterotondo in posizione di tesseramento irregolare per i motivi poco sopra indicati; -alla Società A.S.D. Lorenzana Crespina, la responsabilità oggettiva, ex art. 4. C. 2 del C.G.S., a seguito di quanto ascritto ai suddetti tesserati. In apertura di dibattimento si rileva che nessuno dei deferiti è presente all’odierna riunione, dovendosi dare atto in proposito che le raccomandate contenenti gli avvisi di convocazione per la data odierna sono state restituite dal competente Ufficio postale con la dicitura “compiuta giacenza” per cui la notifica relativa è da considerarsi come seguita. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Aprendo il dibattimento, il rappresentante della Procura Federale riafferma la fondatezza del deferimento che trae la propria origine dalle decisioni del G.S.T. prima e della C.D.T. Toscana successivamente, con le quali è stata accertata l’irregolare partecipazione alla gara del Calciatore Norfini. Tale fatto era assolutamente a conoscenza del Dirigente Accompagnatore, come appare evidente dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione al Collaboratore dell’Ufficio. Il Calciatore, da parte propria, non poteva non essere a conoscenza dell’essere tesserato a titolo definitivo per la società A.S.D. Lorenzana Crispina avendo sottoscritto in tal senso la richiesta di tesseramento, come risulta evidente dalla documentazione in atti. L’atteggiamento di entrambi i tesserati è chiaramente omissivo ed appare posto in essere nell’attesa di orientare successivamente il comportamento della Società a seconda dell’esito della gara, come puntualmente verificatosi. Chiede, a conclusione dell’intervento, che ai soggetti deferiti vengano inflitte le sanzioni seguenti: -Chiavacci Fausto, Dirigente, inibizione per mesi 6 (sei); -Norfini Yuri, Calciatore, squalifica per mesi 3 (tre) a; -la Società Lorenzana Crespina, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento). In assenza di qualsiasi atto a difesa il Collegio, riunito in Camera di consiglio, decide. Con la decisione pubblicata con il C.U. n. 41 della stagione 2013/2014 la C.D.T.Toscana ha, a suo tempo, accertato con provvedimento passato in giudicato, che il calciatore Norfini non aveva titolo a partecipare alla gara disputata in data 6.10.2013 nelle file della Società Monterotondo perché tesserato a titolo definitivo per la Società Lorenzana Crespina, come facilmente rilevabile dalla scheda di censimento del Calciatore. Dalle dichiarazioni rese dal Dirigente Chiavacci, che rivestiva la qualifica di Accompagnatore della squadra, emerge che egli era a conoscenza dello status del Calciatore ma che, come pretestuosamente dichiarato, non aveva il compito di seguire il tesseramento dei calciatori, ruolo assegnato ad altro dirigente. Ciò indica, che, nella migliore delle ipotesi, ci si trova davanti ad un atteggiamento negligente e comunque omissivo rispetto ai comportamenti ai quali è tenuto ogni tesserato nell’ambito federale e costituisce inoltre violazione dei principi generali dell’etica sportiva. Sotto tale aspetto acquisisce valore particolare quanto dichiarato, al Collaboratore della Procura Federale, dal Presidente della Società Monterotondo secondo il quale sarebbe stato corretto che, in sede di consegna delle distinte di gara i Dirigenti della Società Lorenzana esaminata la lista presentata dal Monterotondo avessero dichiarato che il Norfini era loro tesserato. E’ ancora da precisare che il semplice esame, presso il competente Ufficio, nei confronti della posizione di tesseramento del Dirigente Chiavacci indica che egli ha rivestito la qualifica di Dirigente nell’ambito della Società A.S.D. Int.le Collesalvetti s.r.l,, fino alla data di dichiarazione di inattività di detta Società (C.U. n. 4 del 13.7.2013), ovvero nello stesso periodo nel quale il Calciatore Norfini era per questa tesserato. Egli conosceva quindi alla perfezione lo status del calciatore al momento della gara. Se questa è la posizione del Dirigente, quella del Calciatore richiede una sua ricostruzione storica. Il Norfini viene tesserato, a titolo definitivo, per la Società A.S.D. Int.le Collesalvetti s.r.l. a decorrere dal 7.10.2009 e fino al 13.07.2012, data nella quale viene svincolato d’Ufficio – come già indicato – per inattività della Società. Richiede quindi il tesseramento, sempre a titolo definitivo, per l’A.S.D. Lorenzana Crespina, a decorrere dal 29.8.2012. Sempre ed ancora a titolo definitivo richiede ed ottiene, fino alla revoca per duplicazione in data 18.11.2013, il tesseramento per l’U.S.D. Monterotondo Marittimo. Le dichiarazioni rese dal calciatore in istruttoria circa i contatti telefonici (???) con l’Ufficio Tesseramento sono del tutto infondate e comunque prive di ogni possibile riscontro. Inoltre appare priva di ogni logica l’affermazione di aver telefonato, in vista del tesseramento per il Monterotondo nel 2013, al C.R.T. apprendendo in tal modo di essere svincolato, dato che dopo lo svincolo per inattività della Società Collesalvetti (13.7.2012) egli ha richiesto il tesseramento per la Lorenzana (29.08.2012) con vincolo a titolo definitivo. Egli era quindi ben consapevole, al momento dei richiedere il tesseramento per la Società Monterotondo, di essere tesserato, ed a titolo definitivo, per altra Società. L’accertata colpevolezza dei tesserati determina la responsabilità ex lege della Società alla quale deve altresì addebitarsi di non aver verificato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.T. quale fosse la posizione del calciatore al momento dell’inoltro della richiesta di tesseramento. Il deferimento è pertanto da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: -Chiavacci Fausto, Dirigente, inibizione per 8 (otto) mesi; -Norfini Yuri, Calciatore, squalifica per 10 (dieci) mesi; -Società Lorenzana Crespina, tenuto conto della categoria di appartenenza, ammenda di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta).
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