COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Passerai Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 13, delle N.O.I.F.. Il deferimento avviene inoltre nei confronti della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per quanto contestato al suo Presidente, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Passerai Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 13, delle N.O.I.F.. Il deferimento avviene inoltre nei confronti della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per quanto contestato al suo Presidente, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. Il reclamo, proposto con raccomandata a.r. del 4.09.2012, con il quale un calciatore dell’A.S.D. Pelli Santacroce Sport ha contestato il mancato adempimento da parte di detta Società dell’accordo economico fra essi stipulato, è stato accolto dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. con decisione n. 17 del 21/11/2012. Conseguenza dell’accoglimento è stata la condanna della Società a corrispondere al Calciatore Capanni Gabriele la somma a suo tempo pattuita quale corrispettivo per le prestazioni relative alla stagione calcistica 2011/2012. La comunicazione del provvedimento effettuata dalla C.A.E. a mezzo raccomandata in data 21.11.2012 è stata restituita dal competente Ufficio postale in data 27.12.2012 inesitata per compiuta giacenza per cui la notifica è stata data per eseguita. Il C.R. Toscana peraltro, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.V.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.I.F. commessa dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport, alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente nonostante siano state loro inviate, a mezzo lettera raccomandata, le rituali convocazioni. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato marco Stefanini, Sostituto, il quale, intervenendo, ricorda che la violazione emerge su base di prova documentale costituita dalla decisione della C.V.E. divenuta definitiva e dalla conseguente denuncia del fatto da parte del C.R.T.. Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni. -al Signor Antonio Passerai, all’epoca dei fatti Presidente della Società, l’inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, la penalizzazione di un punto in classifica nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento). Chiuso il dibattimento, questa la decisione. E’ indubbio, perché così emergente dalla documentazione depositata dalla Procura Federale con l’atto di deferimento, che la Società, con essa quindi il tesserato che ne ha la rappresentanza legale, ha commesso la violazione contestata per cui il deferimento è da accogliere. Ciò affermato, il Collegio ritiene dover precisare che la Società ed il suo rappresentante non sono nuovi alla violazione contestata come risulta da altre decisioni, recanti i nn. 24/P e 30/P assunte da questa Commissione nei confronti dei medesimi soggetti qui deferiti pubblicate con il C.U. n.4 in data 17 luglio c.a.. Nell’emettere la propria decisione il Collegio rileva inoltre che la Società è stata dichiarata inattiva per la stagione 2013/2014, come da C.U. n.7 del 1 agosto 2013, ma che tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC. Da ciò consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, in accoglimento del deferimento infligge: -al Signor Antonio Passerai, Presidente all’epoca dei fatti della Società, inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi alla ripresa dell’attività sportiva, oltre l’ammenda di € 700,00 (settecento).
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