COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Longobardo Angelo, Calciatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.; -Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese, cui vengono contestate le medesime violazioni; nonché delle Società: -A.S.D. San Giusto le Bagnese; -A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 11.09.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Longobardo Angelo, Calciatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurocalcio Firenze, cui viene addebitata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.; -Amulfi Maurizio, Dirigente A.S.D. San Giusto Le Bagnese, cui vengono contestate le medesime violazioni; nonché delle Società: -A.S.D. San Giusto le Bagnese; -A.S.D. Euro Calcio Firenze, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto commesso dai sopra indicati tesserati. In data 5 settembre 2014 si riapre il dibattimento relativo al deferimento sopraindicato, sospeso nella riunione del giorno 11 aprile 2014, (C.U. n. 59/2014) avendo il Collegio giudicante ravvisato la necessità - a seguito della produzione in udienza di nuovi documenti, - di richiedere alla Procura Federale un supplemento di indagine. A seguito dell’espletamento di tale ulteriore istruttoria il Collegio ha disposto il proseguimento del dibattimento per la data odierna in apertura del quale dà preliminarmente atto che, a seguito di formale convocazione, sono presenti: -A.S.D. San Giusto le Bagnese, in persona del Presidente Nutini Roberto, assistito dal legale di fiducia; -A.S.D. Euro Calcio Firenze, nella persona del Presidente, Signor Russo Luigi. Sono assenti: -il sig. Amulfi Maurizio, rappresentato dal medesimo difensore della Società; -Longobardo Angelo malgrado sia stato ritualmente convocato. Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il Presidente del Collegio, nel precisare che il riavvio del procedimento è conseguenza di quanto comunicato dalla Procura Federale a seguito della richiesta di un supplemento di indagine (Cfr. C.U. n.59/2014), accertato che i presenti sono edotti circa il contenuto di tale atto istruttorio, invita il rappresentante della Procura Federale ad intervenire. L’Avvocato Stefanini ad integrazione del precedente intervento, rileva che con l’ulteriore indagine eseguita è stato accertato che la documentazione prodotta nella precedente riunione si è rilevata falsa e che per tale fatto la Procura Federale procederà con autonomo provvedimento. Tale accertamento costituisce ulteriore integrale conferma della fondatezza del deferimento essendosi in tal modo accertato, ancora una volta, che il Calciatore Longobardo si è trovato in posizione irregolare nelle gare indicate. In conseguenza di ciò ritiene di modificare la richiesta formulata inizialmente in ordine all’applicazione delle conseguenti sanzioni che così determina: -al Calciatore Longobardo Angelo squalifica per 8 (otto) giornate di gara; -al Dirigente Amulfi Maurizio, inibizione per mesi 3 (tre); -A.S.D. San Giusto le Bagnese, ammenda di € 400,00 (quattrocento); -A.S.D. Euro Calcio Firenze, ammenda di € 200,00 (duecento). Segue l’intervento del Presidente dell’A.S.D. San Giusto le Bagnese il quale, richiamati i precedenti sportivo-disciplinari del sodalizio, afferma che compito precipuo della Società è quella di educare i ragazzi che tessera con l’intento di toglierli dalle tentazioni negative della strada. Esclude in maniera categorica che sia stato commesso dalla Società il falso ipotizzato dalla Procura Federale. Il rappresentante della Società Euro Calcio Firenze, confermando le dichiarazioni rese in occasione del dibattito precedente, afferma a sua volta che nessun falso è stato commesso e che la Società ha agito con l’unico scopo di conseguire l’acquisizione nel proprio organico del Calciatore. Prende la Parola il difensore di fiducia della Società Le Bagnese e del Signor Amulfi il quale contesta l’indagine che, afferma, si basa su elementi non ponderati come facilmente desumibile dal fatto che il differente posizionamento del documento posto a base del provvedimento, nel momento di sottoporlo a fotocopiatura, fornisce risultati diversi. Deposita a tal fine una fotocopia di prova asseritamente effettuata unitamente ad altre. Ritiene l’istruttoria insufficiente per non avere la Procura interpellato la Federazione, richiamando in proposito la violazione del principio dell’affidamento. Afferma che non è stato posto in essere alcun falso e che le argomentazioni della Procura Federale in proposito costituiscono delle semplici suggestioni, per cui conclude chiedendo il proscioglimento di tutti i deferiti. Il Collegio, previa integrale conferma di quanto ha fatto oggetto di proprie considerazioni in occasione del precedente dibattimento decide, osservando preliminarmente come la pur suggestiva difesa del legale delle parti non possa trovare collocazione in questa sede. Si rileva infatti, cosa del resto che è stata già oggetto di esame da parte del Collegio in occasione della decisione di sospensione del procedimento (C.U. n. 59/2014), che la questione è incentrata unicamente sull’accertamento di quale fosse la reale ed effettiva situazione di tesseramento del Calciatore in riferimento al numero di gare esaminato. L’ulteriore accertamento eseguito dalla Procura Federale, oggi esaminato, ha semplicemente confermato – facendo in proposito salva l’assunzione di specifici ulteriori provvedimenti – l’assoluta “inidoneità” della documentazione spontaneamente presentata all’udienza del giorno 11 aprile c.a. dai rappresentanti delle Società deferite, al fine di sostenere la tesi della regolarità del tesseramento del Calciatore Longobardo. Tale “inidoneità” non è riferibile unicamente alla gara oggetto della denuncia da parte dell’A.C. Atletico Calcio / Impruneta di cui si è detto ma, altresì, alle gare immediatamente precedenti ed alla successiva e precisamente alle gare disputate nelle seguenti date: 6.10.2013, 13.10.2013, 3.11.2013, 17.11.2013 e 24.11.2013. E’ ancora da rilevare che il medesimo Calciatore è stato inserito nelle liste delle gare disputate dalla Società Le Bagnese - senza parteciparvi - in data 15.09; 22.09; 9.10; 20.10; 27.10; 10.11; 01.12; 8.12/2013. Riesaminando la posizione del Calciatore risulta, in modo conclusivo dagli atti della Federazione, che fino al 14.12.2013 egli era tesserato per la Società Euro Calcio Firenze. La denuncia presentata dall’A.C. Atletico Impruneta indica che detto Calciatore è stato inserito una prima volta nelle liste della gara San Giusto Le Bagnese / Atletico Impruneta in calendario per il giorno 10.11.2013, non disputata. Il Calciatore ha quindi preso parte alla gara di recupero, disputata in data 20.11 2013 partecipandovi dall’inizio e fino al 30’ del II tempo, indossando la maglia recante il numero 11. Il fatto così rilevato ha indotto il Giudicante ad esaminare anche le liste delle gare disputate dalla Società dalla data di inizio del campionato (15/09), fino alla gara del giorno 8.12. 2013, precedente alla data della cessione in prestito del Calciatore, tesserato a titolo definitivo, dalla Società Euro Calcio Firenze alla Società San Giusto Le Bagnese (14/12/2013). L’esito di tale ricerca, unitamente alla necessità di esaminare compiutamente la documentazione prodotta in sede di trattazione, ha determinato la richiesta alla Procura Federale del supplemento di indagine che ha ottenuto i risultati poco sopra evidenziati. La violazione è quindi più che provata sia dalla documentazione che ha dato origine al deferimento, trovando essa semplicemente conferma nel supplemento di indagine acquisito in questa sede, sia da quella acquisita direttamente dalla C.D.T.T. sulla base degli atti ufficiali di gara. Il deferimento è fondato e, conseguentemente, da accogliere. P.Q.M. la C.D.T. Toscana infligge le seguenti sanzioni: -al Calciatore Longobardo Angelo squalifica per 6 (sei) giornate di gara; -al Dirigente Amulfi Maurizio, inibizione per mesi 3 (tre); -A.S.D. San Giusto le Bagnese, ammenda di € 400,00 (quattrocento); -A.S.D. Euro Calcio Firenze, ammenda di € 200,00 (duecento). Dispone l’immediata comunicazione dell’esito del presente procedimento alla Procura Federale come da richiesta.
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