COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Incitti Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 8, c. 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 15; -A.C. Sansovino s.r.l. per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Incitti Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 8, c. 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 15; -A.C. Sansovino s.r.l. per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha accolto parzialmente, con delibera n. 146/23 assunta in data 10 marzo 2013, il ricorso proposto dall’Allenatore Signor Lorentino Beoni, contro la Società A.C Sansovino. Ha di conseguenza condannato detta Società al pagamento della somma pattuita tra esse parti a titolo di premio di tesseramento relativamente alle mensilità non corrisposte in riferimento ai mesi: dicembre 2011, gennaio, febbraio, marzo oltre a gg. 11 per il mese di aprile 2012. Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., ha inoltrato la prescritta segnalazione alla Procura Federale che, previa acquisizione degli atti, ha effettuato il deferimento in esame. Disposta l’udienza di discussione per la data odierna si dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente nonostante la rituale convocazione. Il Collegio precisa a tal fine che gli atti formali di convocazione sono stati inviati ai soggetti deferiti a mezzo lettera raccomandata con il seguente esito: - le notifiche effettuate a cura della Procura Federale sono state restituite dal competente Ufficio Postale con la dicitura “compiuta giacenza”. - le notifiche a cura della Segreteria del Collegio a mezzo raccomandata sono state restituite con l’annotazione “trasferito” per cui esse sono state ripetute a mezzo fax, in applicazione di quanto disposto dall’art. 38 commi 7 e 8/c. Le notifiche sono state quindi regolarmente eseguite. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Stefanini, il quale, intervenendo, afferma che il deferimento, fondato “per tabulas”, ovvero basato su prove documentali quali quelle trasmesse dal C.R.T. in uno con la segnalazione dell’avvenuto inadempimento, deve essere accolto. Chiede, di conseguenza, l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Signor Antonio Incitti, inibizione per 6 (sei) mesi - alla Società A.C. Sansovino s.r.l., per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., ammenda di € 400,00 (quattrocento) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva. Esaurita la fase dibattimentale la C.D., rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva, così decide. L’art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., statuisce tra l’altro che: “… il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva”. (dal 1 luglio 2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ed indicano anche la natura della sanzione (penalizzazione in classifica) da graduare a seconda della gravità del caso. Nel caso di specie alla decisione, emessa in data 22.02.2014, non ha fatto seguito la prevista comunicazione della Società circa l’avvenuto adempimento, per cui la violazione contestata è accertata ed il deferimento da accogliere integralmente. In ordine agli effetti che la decisione è destinata a produrre, il Collegio rileva che detto Ente è stato dichiarato”Società inattiva” per la stagione 2014/2015, come da Comunicato n. 9 del giorno 1 agosto 2014 acquisito agli atti, e che tale status non è preclusivo all’applicazione della presente decisione. Infatti tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la F.I.G.C., con la conseguenza che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserati. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento, infligge: - al Presidente della Società, Signor Antonio Incitti, inibizione per 6 (sei) mesi - alla Società A.C. Sansovino s.r.l., per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., ammenda di € 400,00 (quattrocento) e 2 (due) punti di penalizzazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it