COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Lazzeri Luca, in qualità di Presidente della Società A.C. Fucecchio A.S.D, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 4, del C.G.S. in relazione al disposto dell’art. 62, commi 2 e 4, delle N.O.I.F.; -Menichini Alessandro, Menichini Leonardo, Mazzanti Marco, Khalil Omar e Barila’ Alessandro, calciatori tesserati per detta Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S.; -la Società A.C. Fucecchio A.S.D. per la contestata violazione dell’art. 4, c.1, per quanto addebitato al suo Presidente, nonché dell’art. 62, commi 2 e 4.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Lazzeri Luca, in qualità di Presidente della Società A.C. Fucecchio A.S.D, per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 4, del C.G.S. in relazione al disposto dell’art. 62, commi 2 e 4, delle N.O.I.F.; -Menichini Alessandro, Menichini Leonardo, Mazzanti Marco, Khalil Omar e Barila’ Alessandro, calciatori tesserati per detta Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S.; -la Società A.C. Fucecchio A.S.D. per la contestata violazione dell’art. 4, c.1, per quanto addebitato al suo Presidente, nonché dell’art. 62, commi 2 e 4. I fatti accaduti al termine della gara del Campionato Juniores Regionale: Fucecchio / Lunigiana disputata in data 29.03.2014 e non rilevati dall’Arbitro, sono stati oggetto di una segnalazione-denuncia, de relato, inviata dal Presidente del G.S.D. Lunigiana 1919 al C.R. Toscana e da questi inoltrata alla Procura Federale. L’Ufficio Inquirente assunte le dichiarazioni dei tesserati ritenuti coinvolti nel caso, con la sola eccezione del Calciatore Khalil Oscar che non ha ottemperato ad alcuna delle tre convocazioni disposte dalla Procura Federale, ha effettuato il deferimento oggi in esame. Queste le motivazioni del provvedimento: Presidente, ……per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società AC FUCECCHIO ASD, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, in relazione all'art. 62, commi 2 e 4, delle NOIF, per avere omesso, per sua stessa ammissione, di richiedere la Forza Pubblica e garantire la sicurezza, al termine della gara in questione, nell'area adiacente all'impianto sportivo, che consentiva ad un gruppo di propri calciatori di usare violenza su di un pulmino ed un'autovettura, che trasportavano la squadra ospite, ed al proprio calciatore BARILA' ed altri giovani sconosciuti di aprire lo sportello della predetta autovettura ed uno di essi colpire il calciatore ospite Jacopo TARANTOLA, procurandogli lesioni guaribili in giorni 10….. Calciatori, …..per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, al termine della gara del Campionato Regionale Juniores Toscana, Fucecchio - Lunigiana 1919, del 29.03.2014, nell'area immediatamente adiacente all'impianto sportivo, esercitato violenza e colpito con ripetuti calci, pugni e manate il pulmino ed un'autovettura, sui cui prendevano posto i calciatori della squadra della Lunigiana, ed in particolare, il calciatore Alessandro BARILA', per avere aperto lo sportello posteriore di detta autovettura unitamente ad un gruppo di suoi compagni non identificati, ed uno di essi colpiva con pugni il calciatore Jacopo TARANTOLA della squadra ospite, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni…. Società, … per rispondere della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., in relazione all'art. 62, commi 2 e 4, delle NOIF ed, a titolo di responsabilità diretta, anche per la violazione ascritta al proprio Presidente, Luca LAZZERI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere omesso di richiedere l'intervento della Forza Pubblica e di garantire in proprio la sicurezza, al termine della gara in esame, nella zona immediatamente adiacente all'impianto sportivo, la cui omissione consentiva ad alcuni propri calciatori di colpire con violenza e con ripetuti calci, pugni e manate sui vetri i due automezzi della squadra ospite, e di favorire l'aggressione ai danni del calciatore della Lunigiana 1919, Jacopo TARANTOLA, da parte di un gruppo di giovani non identificati, spalleggiati dal proprio calciatore Alessandro BARILA’. Accertata l’avvenuta notifica degli atti di contestazione e disposta, previa rituale convocazione, la discussione per la data odierna, il Collegio rileva che sono presenti i seguenti tesserati deferiti: - Lazzeri Luca, Barilà Alessandro, Menichini Alessandro che, minore, è accompagnato dalla madre Signora Chiavaccini Simona, Mazzanti Marco, tutti assistiti e rappresentati dall’Avvocato Francesco Banchelli del Foro di Pisa, giusto mandato depositato in questa sede. - Khalil Omar e Menichini Leonardo, assenti, sono rappresentati dall’Avv. Francesco Banchelli come da delega depositata contestualmente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento il rappresentante della Procura Federale deposita per ciascun deferito atto di patteggiamento debitamente sottoscritto e chiede la sospensione del procedimento in attesa che la Procura Generale del CONI valuti la congruità delle sanzioni concordate. Queste le sanzioni oggetto di applicazione dell’art. 23 del C.G.S.: > al Presidente, Signor Luca Lazzeri, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); ai Calciatori: >Barilà Alessandro, squalifica per 4 (quattro) giornate di gara, determinata sulla sanzione base di 6 (sei) giornate; >Menichini Alessandro, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, sulla sanzione base di 4 (quattro) giornate; >Menichini Leonardo, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, sulla sanzione base di 4 (quattro) giornate; >Mazzanti Marco, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, sulla sanzione base di 4 (quattro) giornate; >Khalil Omar, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, sulla sanzione base di 4 (quattro) giornate; >alla Società A.C. Fucecchio A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione predeterminata in € 400,00 (quattrocento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la documentazione esistente nel fascicolo di causa, ha rilevato che l’atto di deferimento è stato inviato a questa Commissione con raccomandata n. 151183622489-3 in data 28 luglio 2014 ed è pervenuta in data 31 luglio del medesimo anno, ovvero prima della data di entrata in vigore (2 agosto 2014, ai sensi dell’art. 50) delle norme del C.G.S. di cui al C.U. n. 36 in data 1 agosto 2014. E’ quindi parere del Collegio, tenuto conto del disposto dell’articolo 64, comma 3, del C.G.S. del C.O.N.I., che la fattispecie sia regolata dalle norme del C.G.S. in vigore dal 1 luglio 2007 (C.U. n 19/A, in data 21 giugno 2007, della F.I.G.C.), per cui, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate e riportate su apposito separato verbale debitamente sottoscritto dalle parti. DISPONE la chiusura del dibattimento per quanto riferito a detta determinazione delle sanzioni. Inoltre, considerato che dalla lettura degli atti della Procura sono emerse posizioni di tesserati non conclusivamente esaminate nell’atto di incolpazione, la Commissione prosegue la Camera di consiglio per le conseguenti valutazioni. Il Collegio giudicante rileva che l’esito delle indagini esperite non trova esaustiva conclusione nei fatti contestati: infatti dalla relazione che ha determinato il deferimento non risulta che siano stati esaminati - pur essendo in essa compiutamente descritti - i comportamenti dell’arbitro della gara e del calciatore Omar Khalil. In relazione al comportamento dell’arbitro infatti, sono riportate nel documento le affermazioni di due calciatori: - Di Bartolomea (pag.1 dell’allegato 7) - “… desidero precisare che all’incontro (il D.G, n,d.r.) aveva modo di assistere sia alle iniziali intemperanze avvenute all’altezza della famosa porticina sia a quanto avvenuto sulla strada poiché veniva da me notato in mezzo a noi durante il tentativo di aggressione” - Tarantola (pag.1 dell’allegato 12) - “ In questo frangente mi passava accanto l’arbitro al quale mi rivolgevo invitandolo ad osservare quanto stava accadendo all’esterno dell’impianto: il Direttore di Gara, persona molto giovane ed accompagnata da un adulto, tirava dritto e senza profferire parola, saliva su un’auto allontanandosi” In relazione al calciatore Khalil: pur risultando dagli atti che lo stesso è stato invitato a presentarsi egli non ha ottemperato a tale richiesta per ben tre volte senza che gli sia stata contestata la violazione del comma 3 dell’articolo 1 (ora articolo 1-bis) del C.G.S.. P.Q.M. in applicazione dell’articolo 23 del C.G.S. il Tribunale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni che per i calciatori devono essere scontate nei campionati di competenza in relazione all’età di ciascuno. ̶Lazzeri Luca inibizione per mesi 2 (due); ̶Barila’ Alessandro,squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; ̶Menichini Leonardo,squalifica per 3 (tre) giornate di gara; ̶Menichini Alessandro,squalifica per 3 (tre) giornate di gara; ̶Mazzanti Marco,squalifica per 3 (tre) giornate di gara; ̶Khalil Omar,squalifica per 3 (tre) giornate di gara; ̶Società A.C. Fucecchio A.S.D. ammenda di € 300,00 (trecento). Rinvia gli atti alla Procura Federale al fine di accertare se nei comportamenti sopra evidenziati, evidenziati sul fascicolo processuale, risultino ulteriori addebiti nel confronti dei calciatori Di Bartolomea e Tarantola ovvero dell’arbitro della gara, nonché del Calciatore Khalil Omar.
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