COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Squarcini Roberto, Dirigente dell’US. Belvedere A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art.1, comma 1, del C. G. S.. Ai sensi dell’art. 4, c. 2, del medesimo Codice viene deferita la Società di appartenenza del Tesserato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Squarcini Roberto, Dirigente dell’US. Belvedere A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art.1, comma 1, del C. G. S.. Ai sensi dell’art. 4, c. 2, del medesimo Codice viene deferita la Società di appartenenza del Tesserato. Il G.S. Regionale della Toscana, nell’esaminare il rapporto della gara del Campionato di II categoria Tirrenia / Belvedere, ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché venisse accertato se, nel comportamento del Dirigente Squarcini, riportato dal D.G. nel supplemento allegato al rapporto di gara, si potessero riscontrare gli estremi di una violazione delle norme disciplinari. Questo il fatto. Il Dirigente Squarcini ha avviato di propria iniziativa, la sera in cui si è disputata la gara, una conversazione telefonica con l’Arbitro nella quale ha fatto notare, “in modo abbastanza corretto” - come indicato dall’Arbitro nella fase istruttoria - che le offese alla base del provvedimento di espulsione dell’Allenatore della Società Belvedere, posto in essere nel corso della gara, erano state pronunciate dal portiere di riserva della Società e non dal Tecnico, per cui ne riteneva ingiusta l’espulsione. La telefonata concludeva con l’affermazione che qualora il rapporto fosse stato già compilato l’Arbitro avrebbe dovuto considerare il colloquio come mai avvenuto. In essa la Procura Federale ha ritenuto rinvenire gli estremi della violazione dell’art. 1 del C.G. S. per cui ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Disposta la convocazione delle parti sono presenti all’odierna discussione: -il Dirigente Roberto Squarcini, che ha fatto pervenire tempestiva memoria, in proprio; -la Società U.S. Belvedere, rappresentata dal Signor Giovanni Sartini, Presidente. La procura Federale è presente in persona dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato regionale. La Società ha fatto pervenire memoria via e-mail in data 14 u.s., tardivamente quindi rispetto alle norme del C.G.S. in vigore al momento della contestazione, priva comunque di sottoscrizione. L’anomala nota di accompagnamento del documento viene portata per il suo contenuto a conoscenza della Procura Federale. L’Avvocato Taddeucci rileva che il fatto risulta pienamente ammesso da parte dello Squarcini e confermato dal D.G. il quale, peraltro, ha evidenziato il tono “abbastanza corretto” della telefonata. Pone in rilievo il fatto che oggetto della contestazione non è il contenuto ma la telefonata in sé, dato che l’Ordinamento Federale vieta ogni contatto tra arbitri e tesserati, per motivi facilmente intuibili, creando una sorta di “membrana giuridica” che lo Squarcini con il proprio comportamento ha lacerato. Accertata in tal modo la responsabilità del tesserato, il rappresentante della Procura Federale chiede che venga irrogata al Tesserato l’inibizione per mesi 3 (tre) mentre alla Società di appartenenza, per la conseguente responsabilità oggettiva, venga inflitta la sanzione dell’ammenda per € 300,00 (trecento). Il Tesserato Squarcini intervenendo, con la foga che gli è consueta, ritiene – dopo aver posto in evidenza i comportamenti che è solito tenere nel ”giudicare” settimanalmente le prestazioni degli arbitri – di non aver commesso alcun illecito disciplinare per cui, riportandosi alle argomentazione ed alle conclusioni indicate con la memoria depositata, chiede il proprio proscioglimento. Il legale rappresentante della Società descrive il comportamento tenuto dallo Squarcini nello svolgimento delle proprie mansioni come ineccepibile. Questa la decisione. E’ del tutto pacifico che lo Squarcini - come dallo stesso precisato - ha telefonato al D.G. per indicare che le espressioni che hanno causato l’allontanamento dell’allenatore sono state pronunciate dal portiere di riserva in occasione della sua espulsione, come, a suo dire, confermabile dai tesserati presenti in panchina. Per quanto l’esame degli atti istruttori, ed in particolare la deposizione resa dall’Arbitro della gara, indichi che i termini con i quali si è espresso sono assolutamente corretti, è pur vero che il comportamento del Dirigente non è conforme al disposto dell’art.1 in termini di correttezza. Infatti la telefonata, ancorché diretta ad ”informare” il D.G. sulla presunta estraneità dell’allenatore, non poteva che essere indirizzata ad ottenere – con atteggiamento cortese – un’eventuale, quanto improbabile, modifica nella descrizione dei fatti sul rapporto di gara. Altrimenti non trova spiegazione il fatto che il gesto non ha costituito episodio isolato, sorto improvviso e spontaneo, ma è maturato a lungo visto che, come indicato dal deferito in sede di memoria, egli ha seguito l’arbitro con la propria auto intenzionato ad interloquire con lui per ben tre volte, sia pure sempre desistendovi, dopo aver annotato il numero di targa dell’auto per poterlo identificare e quindi effettuare la telefonata. La violazione della norma è avvenuta e ciò comporta, a parere del Collegio, l’applicazione di una sanzione che per la forma, i contenuti e l’esito, uniti alla piena ed immediata ammissione di responsabilità, ritiene di dover contenere e che identifica in quanto disposto dall’art. 19 del C.G.S.. Consegue comunque la responsabilità oggettiva della Società. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: -al Dirigente Roberto Squarcini, inibizione per mesi 2 (due); -alla Società U.S. Belvedere A.S.D., ammenda di € 200,00 (duecento).
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