COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Rossi Stefano, tesserato quale Dirigente, per aver violato il disposto dell’art. 1 del C.G.S.. Viene inoltre deferita, in applicazione dell’art. 4, c. 2, del medesimo Codice, l’A.S.D. Young Esperia Viareggio, Società per la quale il Rossi è tesserato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Rossi Stefano, tesserato quale Dirigente, per aver violato il disposto dell’art. 1 del C.G.S.. Viene inoltre deferita, in applicazione dell’art. 4, c. 2, del medesimo Codice, l’A.S.D. Young Esperia Viareggio, Società per la quale il Rossi è tesserato. La nota con la quale il G.S.D. Juventus Club Viareggio – Scuola Calcio Marcello Lippi – ha segnalato la partecipazione non autorizzata di due giovanissimi propri tesserati ad una seduta di allenamento tenutasi in data 6 febbraio 2014 presso la Società Yong Esperia Viareggio, ha determinato la Procura Federale, previa acquisizione delle dichiarazioni rese da alcuni Dirigenti delle due Società, a disporre il deferimento in esame. Accertata l’avvenuta contestazione dei fatti ai soggetti interessati, è stata disposta per la data odierna l’udienza di discussione alla quale sono presenti: - il Signor Rossi Stefano, Dirigente; - rappresenta la Società A.S.D. Young Esperia Viareggio, il difensore di fiducia in virtù di delega oggi depositata. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 e nella circostanza anche dell’art.24 del C.G.S., che sottopongono all’attenzione del Collegio. - al Signor Stefano Rossi in qualità di Presidente della Società inibizione per mesi 1 (uno), sulla sanzione base di mesi 3 (tre); - alla Società A.S.D. Youmg Esperia Viareggio in conseguenza della responsabilità contestatale ammenda di € 100,00 (cento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). Il Tribunale Federale Territoriale: - visto l’accordo ex artt.. 23 e 24 del CGS, raggiunto tra le parti deferite presenti e la Procura Federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dei suddetti deferiti; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti; - accertata la congruità delle sanzioni indicate, ORDINA l’applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata, DISPONE la chiusura del procedimento.
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