COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami dell’U.S.D. REAL FORTE QUERCETA avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Federico Tosi per 3 gg..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami dell’U.S.D. REAL FORTE QUERCETA avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Federico Tosi per 3 gg.. Con tempestivo reclamo la società Real Forte Querceta impugnava il provvedimento di squalifica comminato dal G.S.T. al calciatore Federico Tosi per 3 gg., con la seguente motivazione: ‘bestemmiava e rivolgeva al D.g. frase irriguardosa’; La società contestava la squalifica comminata al proprio tesserato, rilevando che la violazione commessa potesse essere ricondotta alla fattispecie prevista e punita dal comma 4, lett. a), dell'art. 19 C.G.S., che prevede una squalifica di due giornate. Rilevava inoltre la reclamante che, a suo avviso, nel comportamento tenuto dal giocatore non potessero ravvisarsi atteggiamenti tali da giustificare l'applicazione di un'ulteriore giornata di squalifica, in assenza di circostanze aggravanti. Evidenziava altresì la società un misunderstanding in ordine alla pronuncia dell'espressione blasfema, in quanto il giocatore in questione (persona notoriamente religiosa e praticante) avrebbe in realtà proferito espressione ingiuriosa foneticamente assimilabile ad una bestemmia, ma con destinatario il proprio zio. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di estraneità ai fatti del proprio calciatore, in ipotesi la riduzione della sanzione inflitta e, infine, la richiesta di audizione sia del calciatore che del legale rappresentante della società. Previa rituale convocazione, all'udienza del 17 ottobre 2014 si è presentato il Presidente della società Real Forte Querceta (il calciatore non è stato ritualmente convocato in quanto non risulta aver sottoscritto il reclamo) il quale, dopo aver preso nota del contenuto del supplemento di rapporto, ha insistito con le motivazioni di cui al reclamo rilevando la notevole distanza del calciatore dal Direttore di gara, ragione per cui quest'ultimo non poteva aver sentito con certezza le parole pronunciate dal giocatore. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Le eccezioni sollevate dalla reclamante sono in primis finalizzate a ritenere, peraltro correttamente, applicabile al caso di specie la sanzione prevista dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. (2 giornate di squalifica) e a negare l'esistenza di qualsiasi, ulteriore, circostanza aggravante tale da determinare l'applicazione di una misura superiore della sanzione. Il ragionamento delineato dalla società è parzialmente corretto, sotto il profilo logico-giuridico, nei limiti in cui ritiene applicarsi al caso di specie la sanzione prevista e disciplinata dal richiamato art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. per aver il calciatore tenuto atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara. Del pari risulta rilevante e pertinente l'eccezione svolta in punto di assenza di circostanze aggravanti, atteso che da un'analisi specifica della fattispecie non emergono elementi nella condotta del Tosi tali da poter essere qualificati come aggravante. Tuttavia, detto ragionamento risulta erroneo e non pertinente ai fini della richiesta di riduzione dell'entità della sanzione, in quanto appare chiaro ed evidente che il calciatore è stato sanzionato dal Giudice di prime cure per aver proferito (oltre all'atteggiamento irriguardoso) un'espressione blasfema, in applicazione del precetto di cui all'art. 19, comma 3bis, lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima di una giornata di squalifica. Detta circostanza risulta pertanto risolutiva della questione sollevata, tenuto conto, peraltro, che l'Arbitro, al quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alle deduzioni difensive svolte dalla reclamante, ha confermato anche in sede di supplemento di 'aver potuto udire bene le sue parole (del calciatore n.d.r) in quanto il sig. Tosi era situato a pochi metri da me'. La versione arbitrale, per la quale non sussiste ragione per ritenerla non vera o comunque erronea, cristallizza in definitiva la responsabilità del calciatore per i fatti a quest'ultimo contestati. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società Real Forte Querceta, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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