COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami dell’U.S.D. REAL FORTE QUERCETA avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Marco Mussi per 5 gg; Matteo Donci per 3 gg e Nicola Tonetti per 3 gg..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclami dell’U.S.D. REAL FORTE QUERCETA avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Marco Mussi per 5 gg; Matteo Donci per 3 gg e Nicola Tonetti per 3 gg.. Con tre diversi distinti reclami la società Real Forte Querceta impugnava i provvedimenti di squalifica comminati dal G.S.T. ai calciatori indicati in epigrafe, rispettivamente, con le seguenti motivazioni: - Marco Mussi, ‘Espulso per aver rivolto al D.g. frase offensiva ed intimidatoria, uscendo reiterava le offese. Sanzione aggravata in quanto capitano’; - Matteo Donci, ‘Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.g.’; - Nicola Tonetti, ‘Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.g.’. La società, con motivazioni pressoché speculari, contestava i provvedimenti impugnati, evidenziando che le violazioni commesse dai giocatori sopraindicati potessero essere ricondotte alle fattispecie previste e punite dall’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la squalifica di due giornate. Relativamente alla posizione del Mussi, la società negava e contestava le offese, essendosi quest’ultimo limitato a formalizzare una protesta, ‘sicuramente vivace’, ma non contenente espressioni ingiuriose e/o intimidazioni. Nonostante il ruolo di capitano del Mussi al momento del fatto, riteneva pertanto eccessiva la sanzione inflitta a quest’ultimo, ‘solitamente prevista per comportamenti ben più gravi e, soprattutto, violenti’. La società, in definitiva, chiedeva - in tutti i ricorsi e per tutti i calciatori coinvolti - l’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione della sanzione. Avendo la reclamante formalizzato altresì richiesta di audizione, la Corte adita disponeva la sua convocazione all’udienza del 17.10.u.s., nella quale il Presidente della società Real Forte Querceta, riportandosi alle richieste del reclamo, esponeva per ciascuna posizione impugnata le proprie deduzioni difensive, negando che il Mussi avesse pronunciato frasi offensive e/o intimidatorie nei confronti del Direttore di gara (sul punto precisava che le offese erano state pronunciate da qualcuno posizionato dietro la rete di recinzione che costeggia la linea laterale di fronte alle panchine); con riferimento alla posizione del Donci, rilevava l’assoluta estraneità del calciatore in ordine ai fatti contestati e, relativamente alla posizione del Tonelli, riferiva di aver visto personalmente la scena incriminata negando le offese e la ritardata uscita dal campo di giuoco da parte del calciatore. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Preliminarmente la Corte rileva l’opportunità di disporre la riunione dei tre reclami proposti dalla società avverso i provvedimenti impugnati, trattandosi di sanzioni comminate in conseguenza dei fatti accaduti nel corso della partita Real Forte Querceta vs Urbino Taccola del 04.10.2014, valevole per il campionato Juniores Regionali I reclami sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. L'Arbitro, al quale è stato chiesta un'integrazione probatoria, ha fornito un'ampia descrizione dei fatti precisando, con dovizia di particolari, le condotte poste in essere dai tesserati. In particolare, dalle risultanze arbitrali, di cui occorre ricordarne il carattere di fede privilegiata, emerge la piena e indiscussa responsabilità dei calciatori sanzionati, peraltro non contestata in sede di ricorso introduttivo. I ricorsi intentati dalla società, infatti, cercano di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sul solo rilievo che le condotte ascritte ai calciatori siano state valutate in modo eccessivamente severo da parte del Giudice di prime cure, rimettendo la negazione di gran parte dei fatti attribuiti ai loro tesserati solo in sede di udienza, nella successiva fase di discussione. Invero, gli elementi e le circostanze emerse dall’istruttoria di causa confermano pienamente i fatti posti dal Giudice di prime cure a fondamento dei provvedimenti impugnati, in quanto occorre evidenziare che l'Arbitro risulta assolutamente certo delle condotte illecite perpetrate dai tesserati. Procedendo all’analisi di ogni singola posizione, si registra infatti che il Mussi veniva espulso per doppia ammonizione poiché, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, teneva atteggiamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, condotta successivamente reiterata; il Donci e il Tonelli, invece, venivano espulsi per doppia ammonizione e, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, offendevano l’Arbitro. Non pertinenti le deduzioni svolte in punto di diritto dalla reclamante, mediante il richiamo di cui all’art. 19, comma 4, lett. A) del C.G.S, poiché, come sopra accennato, in un caso, vi è duplicazione della condotta illecita, mentre negli altri due casi il comportamento dei calciatori, seppur diversamente graduabile in ragione degli illeciti commessi, viola più precetti di legge e non, come contrariamente ed erroneamente ritenuto dalla reclamante, la sola fattispecie prevista e sanzionata dal richiamato articolo 19, comma 4, lett. A).. In particolare, nel caso del Mussi, vi è una reiterazione del comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti dell’Arbitro (a seguito della notifica del provvedimento di espulsione e poi al momento dell'abbandono del terreno di giuoco), condotta che alla luce della veste di capitano del tesserato non viene ritenuta dal Collegio meritevole di riduzione. Parimenti, le richieste di riduzione formulate dalla società in favore dei calciatori Donci e Tonelli non appaiono meritevoli di riduzione, in quanto calibrate correttamente dal Giudice di prime cure (alla sanzione applicabile in conseguenza dell’espulsione, devono infatti essere sommate ulteriori due giornate per le offese ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. A) C.G.S.). P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge i reclami proposti dalla società Real Forte Querceta, e per l’effetto conferma i provvedimenti impugnati; - ordina l’incameramento delle tasse di reclamo.
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