COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della Pol. Roccastrada avverso dec. del GST della Delegazione di Grosseto. Squalifica Sabatini Yuri fino al 16.12.2014 e Murzi Luca fino mal 16.11.2014. C.U 13 del 17.09.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della Pol. Roccastrada avverso dec. del GST della Delegazione di Grosseto. Squalifica Sabatini Yuri fino al 16.12.2014 e Murzi Luca fino mal 16.11.2014. C.U 13 del 17.09.2014 Con atto redatto in data 22.09.2014 come da data presente in calce ed inviato in data 24/09/2014, la Pol. Roccastrada chiede una revisione dei provvedimenti assunti in primo grado dal GST della delegazione di Grosseto chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni occorsi in seguito alla gara Roccastrada – Sticciano del 14.09.2014, valida per la Coppa Provinciale di Terza categoria. Chiede altresì l’audizione personale Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente non avente titolo perché inibito. Risulta infatti dagli atti in possesso di questa Corte che il Presidente Fulcieri Giacomo é stato inibito dal Tribunale Territoriale nella seduta del 05/09/2014 (provvedimento pubblicato sul C.U15 del 11.09.2014) a seguito di deferimento della Procura Federale, per due mesi. Rilevato che l’efficacia del provvedimento decorre dalla comunicazione che di esso deve essere data si precisa che ciò è avvenuto in data 17 settembre 2014 attraverso raccomandata, in pari data, recante il n° 142789092020, a ciò aggiungasi che il Presidente deferito ne è venuto a conoscenza il 18/09/2014 con il ritiro della missiva anzidetta. Per effetto di quanto disposto dall’art. 22, c. 2, del C.G,S la sanzione ha efficacia, nel caso di specie, dal giorno successivo (19/09/2014) e pertanto il Signor Fulcieri non poteva, in data 22 settembre giorno della sottoscrizione del reclamo, esercitare le mansioni derivanti dalla sua carica. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa
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