COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1959 avverso la decisione Ddel G.S.T. che ha Squalificato Il Sig. Giunta Marco fino Al 10.11.2014. (C.U. N. 17 Del 25.09.2014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
reclamo presentato dall’a.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1959 avverso la decisione Ddel G.S.T. che ha Squalificato Il Sig. Giunta Marco fino Al 10.11.2014. (C.U. N. 17 Del 25.09.2014)
Il Giudice Sportivo squalificava fino al 10.11.2014 l’allenatore Giunta Marco poiché allontanato per aver rivolto al D.G.frasi offensive, dopo la notifica persisteva nel proprio contegno.
Con il reclamo proposto la società richiede una mitigazione della sanzione inflitta, negando il proferimento di frase offensive, e sollecitando un supplemento di rapporto da parte del D.G. (peraltro sempre richiesto da questo Collegio, come si evince dalla settimanale lettura delle decisioni sul Comunicato Ufficiale).
Nel supplemento di rapporto di cui sopra, il Direttore di Gara conferma in toto quanto già descritto negli atti di gara, indicando esattamente le frasi proferite dall’allenatore.
Le frasi riportate non danno spazio e margini a soggettive interpretazioni, e lasciano intendere chiaramente gli intenti offensivi, ripetuti, del tesserato.
L’entità della sanzione appare conforme con quanto contestato.
P.Q.M.
la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa.
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